Cassazione Penale, Ordinanza n. 17620/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, in modo promiscuo, vizi di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non contiene una specifica critica alla decisione impugnata, ma si limita a evocare il vizio denunciato senza indicare le ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica. Ne consegue la genericità del ricorso e la sua inammissibilità.
Norme richiamate
La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. era dedotta come vizio, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi non esaminabile nel merito.
È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita a richiamare il vizio denunciato senza una concreta e specifica critica alla motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da un'effettiva indicazione delle ragioni di fatto o di diritto che imporrebbero l'immediato proscioglimento; in difetto, la censura non supera il vaglio di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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