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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02613/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione depositato il 12 agosto 2025, l'ordinanza emessa il 17 giugno 2025 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. La Corte rileva che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017; pertanto trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo che l'atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è quindi ritenuto inammissibile de plano perché privo della necessaria sottoscrizione qualificata del difensore cassazionista.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o condannato, ma deve essere presentato tramite difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso proposto in violazione del requisito di sottoscrizione del difensore cassazionista è dichiarato inammissibile de plano.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la preclusione per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha reso necessaria la firma di un difensore iscritto all'albo speciale.

Massime di principio

  • Per i ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non può agire personalmente: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa immediata di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano.
  • La regola vale anche per le impugnazioni avverso provvedimenti della sorveglianza, quando ricorrano i presupposti temporali di applicazione della disciplina introdotta dalla riforma del 2017.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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