Cassazione Penale, Sentenza n. 26222/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza e del decreto che ha disposto il giudizio per peculato, dedotta a motivo dell'omessa notifica della nuova data dell'udienza preliminare dopo che l'imputato aveva legittimamente chiesto il differimento per impedimento. Si sostiene che il decreto di rinvio a giudizio sia viziato e che tale nullità sia assoluta o, in subordine, che fosse comunque tempestivamente eccepita nei termini di legge (art. 180 c.p.p.). Il ricorrente osserva che all'udienza fissata per il rinvio era assente l'imputato e presente un diverso difensore d'ufficio e che l'eccezione è stata sollevata in prima istanza e poi reiterata in appello, senza però ottenere accoglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la nullità non fosse assoluta perché l'imputato aveva regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza iniziale (e aveva presentato istanza per legittimo impedimento), mentre il vizio consiste nell'omessa comunicazione della data di rinvio, qualificata come nullità a regime intermedio. Tale nullità doveva essere eccepita tempestivamente dal difensore che ha assistito all'udienza preliminare (anche se nominato d'ufficio); la mancata deduzione in quell'udienza ha prodotto la perdita della facoltà di far valere il vizio successivamente. È stato inoltre chiarito che, ai fini della tempestività, la "parte" cui l'art. 182, comma 2, c.p.p. riferisce l'onere di eccepire la nullità è il difensore (non l'imputato personale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per delimitare le ipotesi di nullità che ledono il diritto alla partecipazione dell'imputato; la Corte individua nel caso concreto una lesione riconducibile alle ipotesi di nullità contemplate dall'art. 178 lett. c).
Norma che stabilisce i termini per la deduzione delle nullità a regime intermedio; la Corte afferma che l'eccezione doveva essere tempestivamente sollevata dal difensore presente in udienza e, non essendo stata eccepita, la nullità è stata sanata.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la preclusione alla deduzione della nullità se la parte vi assiste; la Corte interpreta 'parte' come il difensore (e non l'imputato personale), ritenendo che l'onere di eccepire ricada sul difensore anche se nominato d'ufficio.
Giurisprudenza: Sez.6, n. 25500 del 28/04/2017 (Rv. 270032)
Richiamata a supporto della qualificazione del vizio come nullità a regime intermedio derivante dall'omessa notifica del differimento dell'udienza, con conseguente applicazione delle regole di preclusione.
Giurisprudenza: Sez.5, n. 17027 del 23/1/2013 (Musciolà, Rv. 255503)
Richiamata per l'affermazione che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità a regime intermedio sanabile se non tempestivamente dedotta, a condizione che la citazione iniziale sia stata regolarmente notificata.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 5396 del 29/1/2015 (Bianchi, Rv. 263024)
Usata per sostenere l'interpretazione secondo cui per 'parte' cui incombe l'onere di eccepire nullità deve intendersi il difensore (o il P.M.), non l'indagato di persona, sottolineando il ruolo prevalente della difesa tecnica.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 (Aprea, Rv.244187)
Richiamata per confermare che la mancata eccezione da parte del difensore presente può sanare la nullità anche se l'imputato non era presente, ribadendo la centralità della figura del difensore nella deduzione delle nullità.
Massime di principio
- La mancata notifica del differimento di un'udienza che comporta l'assenza dell'imputato configura in genere una nullità a regime intermedio (lesiva del diritto di partecipazione), non automaticamente una nullità assoluta, se l'imputato era stato regolarmente informato della prima fissazione.
- Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente dal difensore presente in udienza; la mancata eccezione in quella sede determina la loro sanatoria e la perdita della possibilità di farle valere successivamente.
- Ai fini della tempestività è irrilevante che il difensore sia nominato d'ufficio: anche il difensore d'ufficio ha l'onere di eccepire i vizi processuali rilevanti manifestatisi in sua presenza.
- Per 'parte' cui l'art. 182 c.p.p. riferisce l'onere di eccepire la nullità deve intendersi il difensore (o il pubblico ministero), non l'imputato personale; l'ordinamento privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa.
- In situazioni analoghe occorre verificare preliminarmente se la notifica della citazione iniziale è avvenuta regolarmente: assenza di tale notifica può qualificare il vizio come assoluto, con conseguenze diverse e non sanabili con la mancata eccezione del difensore.
- Proceduralmente, quando si verifica un'omessa notifica di un provvedimento di rinvio, la tempestiva eccezione in udienza è cruciale; senza questa eccezione il ricorso successivo per nullità avrà scarse probabilità di successo e potranno essere imposte condanne alle spese e sanzioni.
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