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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25678/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente e assicurazione)

La controversia

Il procedimento nasce da una controversia di responsabilità professionale tra un gruppo di architetti e la società committente, con coinvolgimento dell’assicuratore della responsabilità civile. Dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva e di una sentenza definitiva della Corte d’appello di Brescia, il ricorso per cassazione è stato proposto in duplicazione telematica: la stessa impugnazione dello Studio e del professionista è stata depositata due volte, generando due iscrizioni a ruolo distinte (nn. 24911/2022 e 25060/2022). Nel procedimento n. 25060/2022 la società committente ha resistito con controricorso; l’assicurazione ha depositato il medesimo controricorso in entrambi i procedimenti. La Corte, tuttavia, non affronta il merito dei motivi di ricorso, ma rileva che i due giudizi riguardano l’impugnazione dei medesimi provvedimenti e che il secondo fascicolo è stato formato per mera duplicazione del medesimo atto già depositato nel primo procedimento.

La decisione

La Corte ha disposto la riunione del presente procedimento a quello già iscritto al n. 24911/2022 R.G., rilevando che non si trattava di ricorsi distinti ma della duplicazione del medesimo ricorso telematico, con conseguente trattazione unitaria ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Non vi è decisione sul merito della controversia professionale, né sulla validità o infondatezza dei motivi di cassazione; la statuizione è esclusivamente processuale e riguarda la gestione dei due fascicoli formatisi per errore di duplicazione.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Quando più procedimenti riguardano l’impugnazione dei medesimi provvedimenti, essi devono essere riuniti e trattati unitariamente. La riunione è imposta ancor più se il secondo procedimento deriva dalla mera duplicazione dello stesso ricorso già depositato in altro fascicolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma, con rituale comunicazione alle parti.

Massime di principio

  • Se due procedimenti di cassazione investono i medesimi provvedimenti impugnati, la Corte deve riunirli ex art. 335 c.p.c. per evitarne una trattazione separata e incoerente.
  • La duplicazione telematica dello stesso identico ricorso non integra un autonomo ricorso distinto, ma determina una mera seconda iscrizione a ruolo del medesimo atto processuale.
  • La riunione è particolarmente doverosa quando il secondo fascicolo nasce dal deposito ripetuto dello stesso ricorso già presente in altro procedimento.
  • Quando la decisione della Corte si arresta alla riunione dei procedimenti, non vi è pronuncia sul merito delle censure, né sui rapporti sostanziali dedotti in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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