Sentenza del 25/03/2016 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: dichiarazione dei redditi infedele per mancata indicazione di redditi di capitale derivanti da interessi maturati su somme investite 1. Contratto d'investimento atipico - Reinvestimento automatico degli interessi con annotazione in contabilità - Assenza di prova di materiale percezione - Violazione ex art. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Ai fini dell'imposizione dei redditi di capitale, la percezione degli interessi deve essere effettiva e materialmente verificabile; non basta la loro mera maturazione, la previsione contrattuale del reinvestimento automatico o la registrazione contabile. In assenza della prova dell'effettivo incasso da parte del contribuente, non sussiste la violazione relativa alla dichiarazione infedele.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di interessi maturati su somme investite mediante un contratto di investimento atipico. L'Amministrazione riteneva sufficiente la previsione contrattuale del reinvestimento automatico degli interessi e la loro annotazione contabile per considerarli percepiti. Il contribuente contestava tale ricostruzione, sostenendo che mancasse la prova di una percezione materiale, concreta ed effettiva degli interessi, mediante incasso in contanti, assegno o accredito su conto corrente.
Norme richiamate
Art. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La violazione dichiarativa presuppone che siano stati omessi redditi effettivamente imponibili e percepiti; la sola maturazione contabile di somme non dimostra, da sola, la loro percezione.
Art. 44 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Individua le categorie dei redditi di capitale, tra cui rientrano gli interessi e gli altri proventi derivanti da rapporti di investimento.
Art. 45 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Gli interessi e gli altri proventi di capitale rilevano secondo il criterio della percezione, intesa come disponibilità materiale, concreta ed effettiva della somma.
Cass. Civ., Sez. tributaria, 15 gennaio 2014, n. 644
Richiamata a sostegno della necessità di verificare l'effettiva percezione del reddito di capitale.
Cass., Sez. tributaria, 4 dicembre 2013, n. 27162
Richiamata per il principio secondo cui la tassazione dei redditi di capitale richiede la concreta disponibilità degli interessi.
Commissione tributaria provinciale di Aosta, 12 agosto 2015, n. 50/03/15
Ha escluso che la sola annotazione contabile o il reinvestimento automatico previsto dal contratto provino l'effettiva percezione degli interessi.
Massime di principio
- Per i redditi di capitale soggetti al criterio di cassa, la mera maturazione degli interessi non coincide necessariamente con la loro percezione fiscalmente rilevante.
- Il reinvestimento automatico degli interessi può non costituire incasso effettivo se il contribuente non ha avuto concreta disponibilità delle somme o non può disporne materialmente.
- La sola registrazione contabile non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'avvenuta percezione del reddito: occorrono elementi come accrediti, assegni, pagamenti o altra documentazione comprovante la disponibilità effettiva.
- In caso di accertamento, l'Amministrazione deve dimostrare non soltanto l'esistenza o la maturazione degli interessi, ma anche il momento e le modalità della loro effettiva percezione, salvo diverse regole specifiche previste dalla normativa applicabile.
- La valutazione può cambiare se il contratto o la disciplina fiscale attribuiscono al contribuente la disponibilità giuridica immediata degli interessi, anche senza un prelievo materiale: è quindi necessario esaminare le clausole contrattuali e il regime tributario concreto.
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