Cassazione Penale, Sentenza n. 24375/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per reati di bancarotta fraudolenta. Con un unico atto in cassazione, deducevano sei motivi attinenti a vizi di motivazione e a erronea applicazione della legge penale, contestando sia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari poste a fondamento della misura
La decisione
Il difensore ha in seguito trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che i ricorrenti avevano riacquistato la libertà. La Corte ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti non hanno prodotto il provvedimento che attestasse la revoca o la modifica della misura cautelare né specificato se la cessazione della misura riguardasse profili relativi ai gravi indizi o alle esigenze cautelari
Norme richiamate
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d
La rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità del ricorso stesso; la Corte dichiara l'inammissibilità quando risulta una rinuncia rituale
Stabilisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la norma non distingue tra le varie cause di inammissibilità, perciò la sanzione può essere applicata anche in caso di rinuncia
Sentenza Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Arena), Rv. 267373
Giurisprudenza di riferimento che conferma come l'art. 616 vada applicato senza distinzione tra le diverse cause che determinano l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; ciò impedisce il controllo di merito da parte della Corte di Cassazione
- La semplice dichiarazione di aver riacquistato la libertà, senza produrre il provvedimento di revoca o modifica della misura cautelare, può comportare comunque l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria: è consigliabile allegare il provvedimento che attesta la cessazione della misura
- L'art. 616 c.p.p. consente l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, e la giurisprudenza interpreta la norma come applicabile indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità
- Se l'obiettivo è ottenere un pronunciamento sulla fondatezza dei motivi (es. insufficienza dei gravi indizi o illegittimità della misura cautelare), non conviene rinunciare al ricorso; la rinuncia preclude questa strada
- Il difensore che rinuncia dovrebbe documentare in modo chiaro e completo le ragioni e il provvedimento che ha posto fine alla misura cautelare per evitare contestazioni e per influire eventualmente sull'entità delle spese o delle sanzioni
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