Cassazione Penale, Ordinanza n. 30708/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La sentenza d'appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo con un unico motivo il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha sostenuto che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni del rigetto dei singoli motivi di appello, rendendo la motivazione generica. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in modo generico, priva di specifiche ragioni di diritto e di fatto, sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, e comunque infondata poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava sufficiente e coerente nel ritenere configurabile il reato contestato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa sia come genericità sia come mancata correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non possa escludersi colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre in modo generico censure già esaminate in appello.
- È inammissibile il ricorso che mira, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La carenza di specificità sussiste anche quando l'impugnazione ignora le argomentazioni del giudice di merito e non si confronta con esse in modo puntuale.
- La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità: non può essere censurata se, nel suo complesso, rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito per affermare la responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può legittimare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →