Cassazione Penale, Ordinanza n. 03068/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenziassero vizi manifesti della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 febbraio 2025, contestando in sostanza la propria responsabilità penale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi non individuavano manifeste illogicità della motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale era convergente con quella del Tribunale. Inoltre, il ricorso non si confrontava con la specifica argomentazione sulla determinazione della pena: la Corte di merito aveva infatti fissato la base sanzionatoria nel minimo edittale, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, pur in presenza di gravi precedenti penali e della violazione delle prescrizioni cautelari da parte dell'imputato.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico la responsabilità dell'imputato senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziarne manifeste illogicità.
- La censura sulla determinazione della pena deve misurarsi con le concrete ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio; è inammissibile il motivo che ignora la valutazione del giudice di merito sulla base edittale, sulle attenuanti generiche e sul giudizio di equivalenza con le aggravanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02948/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02949/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →