Cassazione Penale, Ordinanza n. 20559/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure perché attinenti al fatto e perché reiterative di questioni già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha contestato la decisione deducendo censure sulla responsabilità e, in particolare, sulla mancata esclusione della recidiva e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano, in sostanza, mere doglianze di fatto e riproponevano questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di evasione, rispetto al quale è stata pronunciata la condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché ostano la reiterazione delle condotte illecite e la violazione della prescrizione di permanenza in casa.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del merito o in mere doglianze di fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e abbia già esaminato i profili dedotti.
- La recidiva può essere motivatamente valorizzata attraverso indici quali il numero e la varietà delle precedenti condanne, quali elementi sintomatici di maggiore colpevolezza e pericolosità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la condotta sia connotata da reiterazione nel tempo e da elementi che escludano una minima offensività concreta, come la violazione di prescrizioni imposte in un contesto già autorizzato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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