Cassazione Penale, Ordinanza n. 16805/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto a sorveglianza ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 12 giugno 2024. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Per effetto di tale riforma, il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché nel caso di specie il ricorso è stato proposto personalmente dalla parte e non risulta rispettato tale requisito di ministero difensivo, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso de plano. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto personalmente contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia, perché privo della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando l'assenza di elementi tali da escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Per i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato, e quindi anche dal condannato, dopo il 3 agosto 2017, è necessaria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso, quando immediatamente rilevabile per difetto del requisito di sottoscrizione difensiva, può essere dichiarata senza contraddittorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione per l'imputato e il condannato.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non totale assenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, se successivo al 3 agosto 2017, è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità derivante dalla mancanza del ministero difensivo speciale può essere rilevata e dichiarata de plano dalla Corte di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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