Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25598/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di appello rilevando in primo luogo che, in udienza del 9.10.2019, era stato comunicato che l'imputato si trovava in detenzione domiciliare e quindi sussisteva un legittimo impedimento che avrebbe imposto al giudice di disporre la traduzione e/o il rinvio del dibattimento; la Corte di Appello aveva invece ritenuto infondata l'eccezione sostenendo che il verbale non riportava il riferimento allo stato di detenzione domiciliare. In secondo luogo è stata denunciata violazione dell'art. 337 c.p.p. per un verbale di querela che attestava la mancata identificazione del querelante per assenza di documenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado e quella di primo grado restituendo gli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio. Il Collegio ha richiamato le Sezioni Unite (in particolare la sentenza del 30.9.2021) che affermano che la restrizione della libertà personale agli arresti domiciliari, comunicata al giudice procedente, integra un impedimento legittimo che impone al giudice di disporre la traduzione e il rinvio, senza che l'imputato abbia l'onere di chiederlo. Per tale ragione la celebrazione del processo in assenza dell'imputato, quando risulti noto il suo stato di detenzione domiciliare, è illegittima. Per effetto di ciò la Corte ha annullato la sentenza e ha ritenuto precluso l'esame degli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle formalità del verbale di udienza e alla rilevanza di quanto verbalizzato; la Corte ha valutato che la comunicazione dello stato di detenzione, se emergente dagli atti, vincola il giudice a provvedere

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato congiuntamente all'art. 178 come riferimento alle formalità processuali e alla tempestiva emersione dell'impedimento; la Corte ha ritenuto che la conoscenza dello stato di detenzione impone obblighi al giudice procedente

  • art. 337 cod. proc. pen.

    indicata dal ricorrente rispetto alla mancata identificazione del querelante; la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito questo motivo perché ha ritenuto decisivo il primo motivo

  • art. 420ter commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    usato dalle Sezioni Unite e richiamato dalla Corte per spiegare che il dubbio sull'impedimento impone al giudice di valutare la sussistenza dell'impedimento e, se rilevante, disporre il rinvio; la norma sottolinea la necessità di accertare che l'assenza non sia dovuta a impedimento superabile

  • art. 22 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato dalle Sezioni Unite per affermare l'obbligo del giudice che procede di adottare l'ordine di traduzione e rinvio quando emerga la presenza di una restrizione della libertà personale per altra causa

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    richiesto per la trasmissione della requisitoria del Procuratore Generale; strumentale alla formalità procedurale davanti alla Cassazione

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 30.9.2021, c.d. Costantino; sent. 26.9.2006 Arena; Sez. U. n. 35399 del 26.6.2010)

    le Sezioni Unite hanno affermato che la restrizione della libertà personale, inclusi gli arresti domiciliari comunicati al giudice, integra un impedimento legittimo che impone al giudice di rinviare e di disporre la traduzione dell'imputato; l'onere di attivazione non grava sull'imputato

Massime di principio

  • Se in udienza emerge che l'imputato è sottoposto a restrizione della libertà personale (anche arresti domiciliari per altra causa), il giudice procedente è obbligato, di ufficio, a valutare l'impedimento e, se necessario, disporre la traduzione e rinviare l'udienza.
  • L'assenza dell'imputato non può essere considerata automaticamente una rinuncia al diritto di partecipare quando risulti conoscibile un impedimento derivante da limitazioni della libertà personale; la partecipazione è un diritto e non un interesse che l'imputato debba dimostrare di voler perseguire.
  • L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari non ha l'onere di chiedere l'autorizzazione al giudice della cautela o al magistrato di sorveglianza per ottenere la rimozione dell'impedimento: la conoscenza della restrizione da parte del giudice procedente è sufficiente per attivare i poteri d'ufficio.
  • La mancata osservanza di tali obblighi (traduzione/rinvio quando lo stato di restrizione è noto) può comportare l'annullamento delle decisioni impugnate e la ripetizione del giudizio.
  • Sebbene qui non deciso nel merito, profili relativi alla regolarità della querela (es. identificazione del querelante ai sensi dell'art. 337 c.p.p.) vanno verificati tempestivamente in istruttoria: mancata identificazione può rilevare ma va valutata singolarmente dal giudice del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.