Cassazione Penale, Sentenza n. 27419/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere disposta per i reati di omicidio (consumato) e tentato omicidio commessi in concorso. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e illogicità nella decisione del riesame, lamentando insufficienza degli elementi a supporto della scelta della misura massima e travisamento dei fatti. La difesa sosteneva che il giudice non abbia valutato concretamente la possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), non abbia adeguatamente considerato il contesto fattuale (timore e intimidazione subiti dagli indagati, qualità criminale delle vittime, stato di necessità o reazione), e abbia ricavato la pericolosità dell'indagato solo dalla gravità del fatto senza un giudizio sulla sua personalità e su misure alternative percorribili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza e della logicità della motivazione e non può sostituirsi alla valutazione di merito sui fatti. Ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di omicidio (art. 275, comma 3 c.p.p.) e condiviso la ragionevole decisione del giudice del riesame che non ha ravvisato elementi idonei a superare tale presunzione; pertanto non ha luogo la sostituzione con gli arresti domiciliari neppure con strumenti elettronici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; il provvedimento sarà trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma che dispone il procedimento di riesame avverso le misure cautelari: è la base procedurale per il ricorso al Tribunale del riesame che ha confermato la misura cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere per il reato di omicidio; la Corte ha ritenuto che, non essendovi elementi specifici idonei a superare tale presunzione, il domicilio non risultava adeguato e la custodia in carcere è stata confermata.
Disciplina degli strumenti elettronici di controllo a distanza; la giurisprudenza richiamata e la Corte osservano che il giudizio sull'inidoneità degli arresti domiciliari con strumenti elettronici è connesso alla prognosi sulla reiterazione e deve fondarsi su elementi pertinenti alla persona e al fatto.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la difesa ha richiamato tale norma per censurare la motivazione; la Corte ricorda che il ricorso è ammissibile per vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, quando esso si risolve in una rivalutazione del fatto e delle risultanze di merito non consentita in sede di legittimità.
Consente la condanna alle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende per impugnazioni infondate o colpose; la Corte ha condannato il ricorrente in base a questa norma.
Riforma richiamata che ha inciso sul regime delle misure cautelari e sugli oneri motivazionali del giudice nel ritenere inidonei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; la Corte ne valorizza il principio che impone motivazione sull'inidoneità di misure meno afflittive.
Articoli richiamati dalla difesa in relazione alle modalità di acquisizione e valutazione delle dichiarazioni e all'adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le censure fondate su diversa lettura delle risultanze non siano rilevanti in sede di legittimità poiché configurano un sindacato di merito.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Principio citato relativo alla possibilità di riconoscere responsabilità colposa nella proposizione di impugnazioni prive di fondamento, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza e la logicità della motivazione; non può riqualificare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze.
- Per i reati gravi come l'omicidio opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.): la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare che tale presunzione è superabile e che misure meno afflittive sarebbero adeguate.
- Quando si chiede una misura alternativa (arresti domiciliari con braccialetto), è essenziale documentare in concreto la fattibilità e l'efficacia del controllo (localizzazione dell'abitazione, modalità di controllo, vincoli personali) e contrastare i rilievi del giudice sulla personalità e pericolosità dell'indagato.
- Le censure in cassazione devono mirare a violazioni di norme o a manifesta illogicità della motivazione; le semplici proposte di una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Il giudice deve motivare puntualmente la decisione di non applicare misure meno afflittive, collegando la prognosi di pericolosità agli elementi del fatto e alla personalità dell'indagato; la mancanza di resipiscenza e la valutazione della capacità di autocontrollo sono fattori decisivi.
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