Cassazione Penale, Ordinanza n. 25135/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza era generica e meramente reiterativa dei motivi già respinti in appello, priva di effettiva specificità e non riconducibile a un vizio deducibile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato, già ritenuto responsabile in appello per i reati di lesione e danneggiamento, funzionalmente connessi a un episodio di rapina. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la censura si limitava sostanzialmente a riproporre le doglianze già svolte in appello, contestando la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito e senza confrontarsi in modo critico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure di merito già disattese in appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando non individua reali illogicità o contraddizioni della decisione, ma si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione del fatto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: la critica deve essere specifica, autonoma e coerente con i limiti del sindacato di cassazione.
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