Cassazione Penale, Ordinanza n. 27800/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità e mirassero impropriamente a una rivalutazione del merito, sia quanto alla responsabilità penale sia quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il possesso di una targa rubata, contestando in cassazione, da un lato, l'accertamento della responsabilità e l'elemento soggettivo e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il primo motivo è generico e sostanzialmente reiterativo, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e mira solo a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Quanto al secondo motivo, lo giudica parimenti generico perché non si confronta con le ragioni della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, le doglianze sono inammissibili.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata secondo i criteri legali di determinazione della pena.
La determinazione della pena deve essere ancorata ai criteri legali relativi alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, si limiti a riproporre questioni già dedotte o a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- In tema di ricettazione, la disponibilità di refurtiva impone all'imputato di fornire una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, in mancanza della quale può ritenersi integrato il reato, se non emergono elementi probatori che riconducano il possesso alla commissione del furto.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando mira a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- Il giudice di merito, nel fissare la pena e nel valutare le attenuanti generiche, non è tenuto a un'analitica confutazione di tutti gli elementi esaminati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti determinanti.
Come è indicizzato
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