Cassazione Penale, Ordinanza n. 16826/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha impugnato, con ricorso proposto personalmente dall'ufficio matricola della casa circondariale, l'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rideterminazione della pena dell'ergastolo inflitta con una precedente sentenza di condanna. Dal testo non risultano però motivi di merito specifici: il ricorso è indicato come privo di formulazione di motivi ed è inoltre stato presentato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato e quindi privo della sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. nel testo vigente dopo la riforma del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Nel ricorso per cassazione, gli atti di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dal condannato è inammissibile.
La modifica legislativa richiamata dalla Corte ha rafforzato il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità penale, il ricorso personale dell'interessato non soddisfa il requisito formale di ammissibilità quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile in rito, senza esame dei motivi di merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →