Cassazione Civile, Ordinanza n. 18017/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rinuncia al ricorso e la sua accettazione da parte del controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, in presenza dell'adesione delle controparti alla rinuncia, non è stata pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto contro il decreto del Tribunale di Torino depositato l'8 giugno 2023. Prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso in data 11 novembre 2024; nello stesso atto il fallimento controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. La sentenza non consente di ricostruire la controversia sostanziale originaria, perché l'ordinanza si limita a prendere atto della rinuncia e della relativa accettazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità; in tale situazione non viene pronunciata condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è seguita dall'adesione della parte controricorrente, la Corte non provvede alla condanna alle spese.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si forma una decisione di merito sulla controversia originaria.
Come è indicizzato
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