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Ordinanza

Ordinanza n. 400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6324/2025, resa tra le parti, emessa nel procedimento R.G. nr. 12396/2025, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso alle misure materiali di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti la protezione internazionale, adottato dalla Prefettura di Roma in data 31 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la sospensione del rigetto dell'istanza di accesso alle misure materiali di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6324/2025, chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento prefettizio del 31 luglio 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di accesso alle misure materiali di accoglienza previste per i richiedenti la protezione internazionale. Il Consiglio di Stato ha ravvisato, in sede cautelare, significativi profili di fondatezza dell'appello alla luce dell'indirizzo della Sezione e della normativa europea in materia di accoglienza, contestando la possibilità di negare sostanzialmente l'accoglienza o di differirne sine die l'attivazione adducendo l'esaurimento o l'indisponibilità di strutture idonee.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ordinato alla Prefettura di Roma di provvedere sull'istanza dell'appellante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, assicurandogli un'adeguata sistemazione mediante l'esplorazione di tutte le opzioni previste dalla legislazione nazionale ed europea. Il Collegio ha precisato che eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione della misura potranno essere fatti valere con giudizio di ottemperanza davanti al TAR di primo grado. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; compensate le spese del doppio grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito contestualmente alla decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • La normativa europea in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non consente all'amministrazione di differire sine die l'attivazione delle misure materiali di accoglienza, determinandone in sostanza il diniego, sulla base dell'esaurimento o dell'indisponibilità di strutture idonee.
  • Quando l'accoglienza deve essere assicurata, la Prefettura è tenuta a esplorare tutte le opzioni previste dalla legislazione nazionale ed europea per garantire al richiedente un'adeguata sistemazione.
  • L'ordinanza cautelare che impone all'amministrazione di provvedere sull'istanza entro un termine determinato può essere fatta valere, in caso di inadempimento o ritardo, mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice di primo grado presso il quale pende il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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