Cassazione Penale, Ordinanza n. 19296/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Alessandria, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa per alcuni episodi ricondotti all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare il mancato accertamento dell'assenza di responsabilità in relazione al capo a) e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tali censure non fossero deducibili nel perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, perché non attinenti ai soli motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura proposta estranea ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardava l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la mancanza di elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
individua i soli motivi deducibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sull'assenza di responsabilità e sull'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta estranea a tali motivi
richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità o insussistenza del fatto
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamato per la decisione de plano del ricorso inammissibile
norma incriminatrice relativa agli episodi di reato oggetto del patteggiamento
legge n. 103 del 23 giugno 2017
richiamata come fonte della modifica all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il criterio di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in assenza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La doglianza che contesti, in via sostanziale, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nel ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi espressamente consentiti dalla legge.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento è fisiologicamente contenuta, perché si innesta su un accordo processuale con cui l'imputato rinuncia all'ordinario accertamento probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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