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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30599/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Palmi nei confronti del ricorrente e del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino. Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza del fumus commissi delicti (sosteneva che le funzioni gestionali spettavano al direttore generale e non a lui quale Presidente; che il Consorzio versava in grave crisi con pignoramenti e crediti verso la Regione tali da rendere impossibili i versamenti; che non vi era prova della notifica delle contestazioni al ricorrente); 2) la violazione del beneficium excussionis, ossia che non era stata prima escussa la società per reperire il profitto; 3) il difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura, lamentando che l'ammontare sottoposto a vincolo eccedeva l'omesso versamento contestato e che non era stata valutata la capienza del patrimonio personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli generici o infondati, ma ha accolto parzialmente il ricorso sul profilo del periculum in mora. In particolare: 1) ha ritenuto fondato l'argomento relativo alla insufficiente e tautologica motivazione del Tribunale circa il pericolo che il ricorrente potesse occultare o disperdere i beni, alla luce dei principi delle Sezioni Unite (Ellade) che impongono una motivazione specifica e non automatica sul periculum; ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente a questo punto e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul periculum in mora; 2) ha respinto le censure sul fumus commissi delicti, rilevando elementi probatori idonei (modelli 770 con il codice fiscale e la firma del ricorrente, funzioni statutarie di sovrintendenza) e l'insufficiente documentazione allegata in cassazione; 3) ha escluso l'obbligo automatico di escutere il patrimonio del Consorzio prima di disporre la confisca per equivalente in capo al legale rappresentante, richiamando giurisprudenza consolidata sull'art. 12-bis; 4) ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla proporzionalità per generiche e prive di elementi concreti, ricordando che questioni esecutive potranno essere sollevate in sede esecutiva. Restano quindi confermati il sequestro e le valutazioni sul fumus e sulla confisca per equivalente, salvo l'accertamento specifico sul periculum in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    norma utilizzata per il riesame del sequestro preventivo; la Corte non ha rilevato vizi procedurali tali da invalidare il riesame, salvo la motivazione sul periculum

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    riferito ai delitti tributari contestati al ricorrente quale rappresentante del consorzio; impiegato per valutare il fumus del reato di omesso versamento

  • art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    richiamato nell'ambito delle imputazioni e del quadro normativo dei reati tributari collegati all'ente/consorzio

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    disciplina la confisca per equivalente; la Corte ha richiamato giurisprudenza che consente la confisca sui beni del legale rappresentante anche senza preventiva escussione del patrimonio dell'ente quando il profitto non è reperibile

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021

    principi richiamati in tema di periculum in mora: la motivazione deve essere specifica e non tautologica per giustificare un'ablazione anticipata rispetto alla definizione del giudizio

  • Sez. 3, n. 2391 del 2025

    giurisprudenza richiamata sul beneficium excussionis: non sempre è richiesto escutere il patrimonio della persona giuridica prima di procedere alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante

  • Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018

    Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019

    afferma i limiti dell'onere motivazionale del giudice quando dispone la confisca di valore per reati tributari commessi dal legale rappresentante

  • Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo)

    Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023

    richiamata in tema di sindacato in cassazione sulle ordinanze di sequestro preventivo: possibile ricorso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali

  • Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023 (Fiore)

    Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024

    ribadisce che il periculum non può essere fondato sulla mera fungibilità del denaro e che non è ammesso un automatismo decisionale collegato alla natura obbligatoria della confisca

Massime di principio

  • Per contestare il fumus del reato in materia tributaria il difensore deve allegare e depositare in modo dettagliato e specifico la documentazione probatoria nei gradi di merito, non limitandosi a deduzioni generiche: la mancata produzione rende inefficace la censura in sede di cassazione
  • Quando il reato è contestato al legale rappresentante di una persona giuridica, la giurisprudenza ammette la confisca per equivalente sui beni del rappresentante anche senza preventiva escussione del patrimonio dell'ente se il profitto non è reperibile; dunque il beneficium excussionis non opera automaticamente
  • Le censure sulla proporzionalità della misura cautelare reale richiedono calcoli e dati concreti (quantificazione dell'omesso versamento, confronto con i beni sequestrati, indicazione di beni sequestrati sul patrimonio aziendale); affermazioni generiche sono inammissibili
  • Il periculum in mora richiede una motivazione specifica e non tautologica: il giudice deve spiegare perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto alla decisione di merito, con riferimenti concreti al rischio di occultamento o dispersione
  • Se si contesta lo stato di crisi dell'ente o l'impossibilità oggettiva di adempiere, tali elementi devono emergere con documenti prodotti tempestivamente nel procedimento di riesame o di merito; in cassazione non si può supplire all'assenza di documentazione
  • In caso di contestazioni parziali il ricorso in Cassazione può ottenere un annullamento limitato (es. solo sul periculum) con rinvio per nuovo esame, mentre le altre valutazioni rimangono efficaci salvo prova specifica contraria

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