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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24813/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

I ricorsi, proposti congiuntamente dalle imputate, contestavano l'errata affermazione di responsabilità per i reati loro ascritti. Le doglianze si fondavano su una rilettura in chiave difensiva delle emergenze processuali, con richiesta sostanziale di rivalutazione del merito istruttorio: in particolare, veniva dedotta la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. sulla base della diversa interpretazione delle prove e degli indizi, nonché il mancato esame di tutti i singoli elementi risultanti dagli atti e la censura della credibilità della persona offesa. La parte civile ha depositato memorie a sostegno della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze si risolvevano in una mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della corte di appello ritenuta adeguata, logica e non contraddittoria. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., la Corte ha ribadito che essa è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e non come autonoma violazione di legge. Ha inoltre escluso che potesse essere rivalutata la credibilità della persona offesa, trattandosi di questione di fatto riservata al giudice di merito. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    "la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ... pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma"

    La violazione della regola di valutazione degli indizi non integra autonomamente un vizio di legge, ma è deducibile solo come vizio di motivazione nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ... né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ... soltanto nei limiti indicati dalla lett. e)"

    Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito; la censura sulla valutazione probatoria è ammissibile solo come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    "IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA'..."

    Richiamata la necessità di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura delle prove in chiave difensiva, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sia congrua, logica e non contraddittoria.
  • La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non è censurabile come autonoma violazione di legge, ma soltanto come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., purché il vizio emerga dal provvedimento impugnato o dagli atti specificamente indicati.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo manifesta contraddizione o illogicità della motivazione.
  • Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione se la motivazione complessiva dà conto delle ragioni decisive della decisione e mostra di aver considerato i fatti rilevanti; le censure che postulano una diversa lettura del compendio probatorio restano di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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