Cassazione Civile, Ordinanza n. 10082/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze, limitandosi a rilevare che contro la medesima sentenza della Corte d’appello erano stati proposti due ricorsi separati. In applicazione dell’art. 335 c.p.c., ha disposto la riunione del ricorso indicato con altro ricorso già pendente. Non emerge dal testo una pronuncia finale sul merito o sull’ammissibilità dell’impugnazione complessiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 728/2021. Dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della controversia né le censure specifiche dedotte nel ricorso; risulta solo che la stessa sentenza era stata impugnata anche con un altro ricorso iscritto a diverso numero di ruolo, proposto contro le medesime parti resistenti. La Corte ha quindi rilevato la pendenza di due impugnazioni separate contro la medesima decisione e ha disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Norme richiamate
Quando contro la stessa sentenza sono proposte più impugnazioni separatamente, esse devono essere riunite.
Massime di principio
- Se avverso la stessa sentenza sono stati proposti ricorsi separati per cassazione, la Corte dispone la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
- La riunione dei ricorsi è un provvedimento processuale che evita la duplicazione del giudizio di legittimità e assicura un esame unitario della medesima decisione impugnata.
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