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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30032/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputata contestava: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (novellato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) sostenendo che, essendo il giudizio di primo grado rito abbreviato condizionato all'acquisizione di prova dichiarativa, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; (2) in subordine, che la novella non sarebbe applicabile perché la sentenza di primo grado era anteriore alla "riforma Cartabia"; (3) carenza di "motivazione rafforzata": la Corte d'appello avrebbe riformato l'assoluzione con argomentazioni generiche e non ancorate a prove, basandosi su congetture.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, non fosse rilevante nel caso concreto perché l'assoluzione di primo grado non si era fondata sulla valutazione della dichiarazione scritta dell'imputata e i motivi d'appello non vertevano sulla prova dichiarativa. Quanto al vizio di motivazione, la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non sufficienti a confutare la valutazione probatoria della Corte d'appello, che aveva adeguatamente motivato la riforma sulla base di elementi oggettivi (assenza di struttura operativa della società, consistenti movimentazioni, prelievi in contanti, omesse dichiarazioni IVA/IRES, coincidenza di sedi con gli indirizzi della ricorrente). Conseguentemente la sentenza di condanna della Corte d'appello (2 anni di reclusione, in rito abbreviato) resta integra. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 5 e 8

    Norme del decreto penale tributario che disciplinano, rispettivamente, il dolo di evasione e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte d'appello ha ritenuto provati gli elementi soggettivi e oggettivi del reato alla luce degli elementi probatori raccolti.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Introduce la regola sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato condizionato a prova dichiarativa; la Corte osserva tuttavia che la norma, applicabile per il principio "tempus regit actum", è irrilevante se la decisione di primo grado non si è fondata su tale prova o se i motivi d'appello non la riguardano.

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione di dichiarazioni scritte nel rito abbreviato condizionato; nel caso di specie la Corte ha rilevato che l'assoluzione di primo grado non si era fondata sulla valutazione di tale dichiarazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato manifestamente inammissibile; applicata dalla Corte alla ricorrente con equa determinazione dell'importo.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio che esclude l'attribuzione di colpa grave alla parte che propone un ricorso, salvo elementi contrari; la Corte la cita per motivare la quantificazione del contributo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se il giudizio di primo grado è stato celebrato con rito abbreviato "condizionato" alla acquisizione di dichiarazioni dell'imputato, la rinnovazione dell'istruttoria in appello prevista dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. può essere richiesta, ma è rilevante solo se l'assoluzione o la decisione impugnata si è effettivamente fondata su quella prova dichiarativa o se i motivi di impugnazione vertono sulla sua valutazione.
  • La novella del 2022 (d.lgs. n.150/2022) si applica in assenza di disposizioni transitorie secondo il principio "tempus regit actum": pertanto la data rilevante per l'applicazione è quella in cui l'appello viene deciso, salvo che la questione processuale dimostri diversamente.
  • Le censure generiche sulla carenza di motivazione (es. "congetture", "argomentazione teorica") sono insufficienti in Cassazione: il ricorso deve indicare concretamente i passaggi logici o probatori ritenuti viziati e confrontarsi punto per punto con la motivazione della Corte di merito.
  • Per ritenere la sussistenza del dolo in reati tributari, la valutazione dei giudici può fondarsi su elementi 'oggettivi' quali: assenza di struttura operativa della società ("cartiera"), consistenti movimentazioni finanziarie senza riscontro reale, ripetuti prelievi in contanti, omissione di dichiarazioni fiscali e coincidenze anagrafiche/sedi con l'amministratore. Tali elementi, se non efficacemente contrastati, possono giustificare la riforma di un'assoluzione.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato la Corte può irrogare spese e contributi alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); chi impugna deve pertanto valutare la solidità delle censure e argomentare specificamente le violazioni processuali o di diritto.
  • Quando si impugna una sentenza di merito è strategico focalizzare il ricorso su errori specifici di diritto o di motivazione e sulle discrepanze fattuali dimostrabili, evitando formulazioni vaghe che la Cassazione facilmente dichiara inammissibili.

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