Cassazione Penale, Sentenza n. 7783/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ferrara impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto sullo "Studio Ferrara s.r.l." e sul suo conto corrente presso BPM, lamentando la mancata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare contesta che il tribunale avrebbe errato ritenendo che Mauceri e D'Apote, dal 2017/2018, siano i reali dominanti e amministratori dello Studio, mentre egli sostiene che Mauceri e D'Apote fossero solo consulenti e che le quote e i trasferimenti siano stati interpretati erroneamente dall'organo cautelare; ne consegue la richiesta di annullamento dell'ordinanza di riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi articolati dal Ferrara attengono al merito e alla motivazione di fatto (valutazione delle intercettazioni e della prova indiziaria), profili non sindacabili in sede di legittimità se non per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto incomprensibile. La Corte ha ritenuto invece che l'ordinanza impugnata contenga un percorso motivazionale coerente ed esaustivo, richiamando in particolare le intercettazioni (es. conversazione del 13.8.2018) e gli elementi che indicano l'uso di "teste di legno" (trasferimenti di quote a soggetti senza idonea capacità economica dopo l'avvio delle indagini). Per tali ragioni la conferma del sequestro preventivo è stata considerata fondata quanto alla ricostruzione indiziaria. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
cfr. adito ex art. 324, c.p.p.
Norma richiamata come base per il sindacato del tribunale del riesame sul provvedimento di sequestro; nel contesto la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sul riesame è limitato ai vizi di legge e ai vizi motivazionali radicali
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamata per la disciplina della trattazione orale in udienza pubblica
La disposizione è stata richiamata per segnalare che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta e che la trattazione orale è subordinata alla richiesta delle parti secondo la deroga normativa inserita dal decreto
richiamato nel testo come riferimento al requisito dei "gravi indizi"
Definisce la soglia degli "indizi gravi" necessari per misure cautelari personali e rileva, nel caso di misure reali (sequestro), l'esigenza di concreti e persuasivi elementi di fatto; la Corte ha ricordato che la valutazione degli indizi è, di norma, questione di fatto e non sindacabile in Cassazione se non per specifiche violazioni di legge o per motivazione radicalmente carente
applicato per la condanna alle spese e all'ammenda
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso evidentemente inammissibile o infondato; la Corte lo ha applicato ritenendo che l'inammissibilità dei motivi non escluda la colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di riesame su sequestro preventivo è ammesso soprattutto per violazioni di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il provvedimento; le deduzioni esclusivamente di fatto o le critiche alla valutazione degli indizi non sono, di regola, apprezzabili in sede di legittimità
- Quando il provvedimento cautelare si fonda su un insieme coerente di indizi (es. intercettazioni, trasferimenti di quote sospetti, utilizzo di "teste di legno", trasferimenti operati dopo l'inizio delle indagini) il giudice del riesame può ritenere sussistente il "funnus commissi delicti" per il sequestro e la Cassazione difetta di potere di riforma se non emergono vizi di diritto
- La prova indiziaria costruita su elementi concatenati (conversazioni intercettate, anomalia economica dei soggetti che acquisiscono quote, tempistica dei trasferimenti) è idonea a giustificare provvedimenti reali cautelari se la motivazione del giudice è chiara e coerente
- In presenza di ricorsi manifestamente inammissibili o che sollevano solo questioni di merito/motivazione, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare preventivamente la rilevanza giuridica delle censure prima di proporre il ricorso
- Nelle impugnazioni contro misure reali, se il ricorso contesta esclusivamente la valutazione di fatto (ad es. l'interpretazione delle intercettazioni o della consistenza economica degli acquirenti di quote), la via corretta è solitamente il riesame nei gradi previsti e non la Cassazione, a meno che non si dimostri una palese violazione di norme
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