Cassazione Penale, Ordinanza n. 25910/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che aveva confermato la sua condanna per furto. L'unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: i fatti, commessi il 4 maggio 2018, rientrano nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, secondo la regola temporale affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza Polichetti, con conseguente applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta da tale legge, senza rilevanza della data di emissione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Costituisce il regime temporale rilevante per i reati commessi nel periodo di sua vigenza, rispetto alla disciplina della prescrizione.
Non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina da essa posta a sistema.
Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
Fissa il criterio temporale applicabile alla disciplina della sospensione della prescrizione in base alla data di commissione del reato, non alla data della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, la disciplina applicabile va individuata in base al tempo di commissione del reato, secondo la successione delle leggi penali nel tempo, e non in base alla data di emissione della sentenza.
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
- Le successive riforme della prescrizione non operano retroattivamente, salvo diversa previsione espressa; pertanto, la disciplina più recente non si applica automaticamente ai fatti commessi nel periodo di vigenza della legge precedente.
- Un motivo di ricorso che denunci la prescrizione senza confrontarsi con il regime temporale della disciplina applicabile è manifestamente infondato, quando la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito il criterio di successione delle leggi rilevante.
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