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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27409/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (procuratore)

La controversia

La controversia origina da un sinistro stradale e dai successivi giudizi sul risarcimento e sulle spese di lite. In primo grado era stata pronunciata una condanna al pagamento delle spese direttamente a favore del difensore antistatario; poi la sentenza di appello fu cassata con rinvio. In seguito, il difensore antistatario agì in via autonoma per ottenere la restituzione di quanto incassato dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza riformata/cassata. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che, dopo la cassazione con rinvio, il diritto alla restituzione non si fosse consolidato e che la relativa domanda dovesse essere proposta davanti al giudice del rinvio, non davanti a un giudice diverso; ha anche osservato che la successiva sentenza del rinvio, avendo liquidato le spese dell’intero contenzioso, avrebbe comunque costituito titolo esecutivo. Il ricorrente per cassazione denuncia: 1) violazione degli artt. 93 e 389 c.p.c., sostenendo che la domanda restitutoria era stata proposta come azione ordinaria autonoma, non come esecuzione del titolo di primo grado, e che il giudizio ex art. 389 c.p.c. è distinto da quello di rinvio ex art. 392 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente o contraddittoria, avendo il Tribunale affermato che la domanda trovava titolo nella cassazione ma poi rigettato la domanda; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c. e ulteriore vizio di motivazione per avere negato, in sostanza, la legittimazione/interesse ad agire del difensore antistatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la tesi del Tribunale secondo cui la domanda di restituzione dovesse essere proposta nel giudizio di rinvio. Ha ribadito che il giudizio restitutorio ex art. 389 c.p.c. è autonomo rispetto al giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., non essendovi interdipendenza necessaria tra i due; la restituzione serve a ripristinare rapidamente la situazione patrimoniale precedente alla decisione cassata, mentre il rinvio decide il merito della controversia e regola definitivamente i rapporti di dare e avere, con eventuale conguaglio finale anche delle somme già restituite. Solo se il giudice del rinvio, prima della decisione sulla restituzione, conferma il titolo annullato, può venir meno l’interesse alla domanda restitutoria. Nel caso concreto ciò non risultava. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato in relazione alla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario e alla legittimazione a ottenere le somme dovute

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare il diniego di interesse/legittimazione, ma non esaminato nel merito per assorbimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel giudizio di appello come vizio dedotto, ma la Corte non si pronuncia su questo profilo perché assorbito

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 273 c.p.c.

    esclusa la sua violazione perché i giudizi di rinvio e di restituzione hanno causa petendi diversa

  • art. 274 c.p.c.

    esclusa la sua violazione per la medesima ragione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato quale base per la designazione del giudice del rinvio

  • art. 389 c.p.c.

    riconosciuto come fondamento del giudizio autonomo di restituzione o riduzione in pristino, distinto dal rinvio

  • art. 392 c.p.c.

    indicato come giudizio avente ad oggetto la decisione definitiva sul merito della controversia dopo cassazione con rinvio

Massime di principio

  • Il giudizio per la restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata ex art. 389 c.p.c. è autonomo rispetto al giudizio di rinvio e può essere proposto separatamente, senza attendere la definizione del rinvio.
  • Non sussiste di regola alcun nesso di pregiudizialità necessaria tra giudizio di rinvio e giudizio restitutorio: le rispettive cause petendi sono diverse, poiché nel primo si decide nuovamente il merito nei limiti della cassazione, nel secondo si mira solo al ripristino patrimoniale conseguente alla caducazione del titolo.
  • La decisione finale del giudizio di rinvio può incidere solo in via di conguaglio conclusivo su quanto dovrà essere effettivamente corrisposto tra le parti, ma non elimina di per sé l’ammissibilità dell’azione restitutoria già proposta.
  • Solo se il giudice del rinvio, prima della definizione della domanda restitutoria, conferma il titolo cassato, può venir meno l’interesse all’accoglimento della domanda di restituzione o ripristino.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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