Cassazione Civile, Ordinanza n. 05192/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex dipendente dell'amministrazione finanziaria, cessato dal servizio dal 1 gennaio 2006, aveva chiesto di essere ammesso alle procedure selettive indette nel settembre 2006 per gli sviluppi economici del personale delle aree funzionali II e III, aperte al personale in servizio al 31 dicembre 2005. Sosteneva che la sua esclusione fosse illegittima perché il bando e l'accordo collettivo di attuazione non prevedevano espressamente, come requisito, la permanenza in servizio alla data di presentazione della domanda o alla data di approvazione della graduatoria. Chiedeva quindi la declaratoria del diritto all'inquadramento nella terza fascia retributiva dell'Area terza, con conseguenti differenze retributive, incidenza sulla buonuscita e riflessi sul trattamento pensionistico. In cassazione deduceva due motivi: violazione dell'art. 12 delle preleggi per avere la Corte territoriale interpretato il bando in modo difforme dal significato letterale delle parole usate; violazione dell'accordo collettivo di attuazione delle progressioni orizzontali e del criterio letterale di interpretazione, per avere desunto un requisito non espresso nel testo negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che, anche seguendo l'orientamento giurisprudenziale più recente sulle progressioni economiche orizzontali come istituto premiale, resta essenziale la presenza in servizio del dipendente almeno nel periodo di riferimento, poiché la progressione remunera l'apporto professionale maturato nell'anno e decorre retroattivamente dal 1 gennaio dell'anno in cui è indetta. Ne consegue che l'esclusione dell'interessato, già collocato in quiescenza al 1 gennaio 2006, era corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
L'interpretazione del bando e dell'accordo collettivo deve avvenire secondo il significato delle parole, ma nel caso concreto il requisito della presenza in servizio è stato ritenuto desumibile anche dal sistema e dalla funzione della progressione economica.
accordo collettivo di attuazione delle progressioni orizzontali
La Corte lo interpreta nel senso che la progressione economica è riferita al servizio prestato nell'anno di riferimento e presuppone la permanenza in servizio del dipendente al momento utile per maturare il beneficio.
contratto collettivo integrativo del 28.5.2005
È richiamato come fonte della procedura selettiva per gli sviluppi economici, da leggere in coerenza con la natura incentivante della progressione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure per progressioni economiche orizzontali del personale pubblico, la mancata previsione testuale di un requisito non esclude che esso possa essere desunto dalla funzione dell'istituto e dalla struttura temporale della selezione, se necessario per garantirne la coerenza sistematica.
- La progressione economica orizzontale, quando è connessa alla valorizzazione della professionalità acquisita nell'anno di riferimento, richiede la presenza in servizio del dipendente nel periodo in cui tale professionalità viene maturata; non può essere riconosciuta a chi sia già cessato dal servizio prima dell'inizio dell'anno di riferimento.
- L'interpretazione letterale del bando o dell'accordo collettivo non opera in modo isolato, ma va coordinata con la finalità dell'istituto e con la decorrenza del beneficio, specie quando la progressione ha effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno di indizione.
- Quando il giudice di legittimità ritenga corretto il dispositivo della sentenza impugnata, può correggerne la motivazione aderendo a un diverso percorso argomentativo senza incidere sull'esito finale del giudizio.
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