Cassazione Civile, Ordinanza n. 20067/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore del Comune, che nel precedente giudizio di legittimità aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore con dichiarazione di antistatarietà, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. per correggere la sentenza delle Sezioni Unite n. 24965/2017, la quale aveva rigettato il ricorso dell'avversario e condannato quest'ultimo alle spese, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese stesse in favore del difensore antistatario. Il ricorrente ha dedotto che si trattava di un errore materiale/omissivo emendabile con il procedimento di correzione, rilevabile anche d'ufficio, e che la richiesta di distrazione era stata tempestivamente formulata nel controricorso del Comune. Il controricorrente si è opposto all'istanza di correzione. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'omessa statuizione sulla distrazione delle spese integra errore materiale correggibile e che la domanda era stata validamente proposta, anche senza formule sacramentali sulla anticipazione e mancata riscossione degli onorari, poiché tali elementi sono implicitamente ricompresi nella richiesta di distrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza n. 24965/2017, inserendo, dopo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, la clausola "da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Vitolo difensore antistatario". Ha inoltre dato mandato alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del provvedimento. In applicazione dell'orientamento richiamato, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento stesso.
Norme richiamate
Consente la correzione di errori materiali della sentenza; l'errore omissivo sulla distrazione delle spese è emendabile con tale rimedio ed è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi tempo.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali è ammessa la rettifica del provvedimento, ma non la pronuncia sulle spese processuali del procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale/omissivo emendabile mediante procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il difensore è legittimato a proporre istanza di correzione quando, nel giudizio definito dal provvedimento da correggere, abbia formulato una specifica richiesta di distrazione delle spese.
- La richiesta di distrazione delle spese è validamente proposta anche se non accompagnata da una espressa dichiarazione formale circa l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, poiché tali elementi possono ritenersi implicitamente compresi nella domanda stessa.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata una statuizione autonoma sulle spese del procedimento.
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