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Ordinanza

Ordinanza n. 2562/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di Roma Capitale del 26.2.2026 (prot. QC/14131) e del 5.3.2026 (prot. QC/16289);

Giustizia amministrativa202604047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di Roma Capitale del 26 febbraio 2026 e del 5 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due provvedimenti adottati da Roma Capitale. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico degli atti né i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con particolare riguardo alla sussistenza del periculum in mora, in relazione all'imminente inizio della stagione balneare 2026 e agli effetti economici derivanti dagli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, al primo esame proprio della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, ha escluso il periculum in mora poiché il pregiudizio prospettato è stato qualificato come di natura economica e, in caso di accoglimento del ricorso, sempre risarcibile. La decisione tiene inoltre conto dell'indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato in casi analoghi, richiamando le ordinanze della Sezione VII n. 1457/2026 e n. 1458/2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.

Massime di principio

  • Il pregiudizio esclusivamente economico, in quanto normalmente reintegrabile mediante risarcimento del danno in caso di accoglimento del ricorso, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
  • Nella valutazione cautelare il giudice può considerare l'imminenza dell'avvio di una stagione o attività economica, ma tale circostanza non è sufficiente a giustificare la sospensione quando il pregiudizio dedotto rimane di natura meramente patrimoniale e risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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