Cassazione Penale, Ordinanza n. 27727/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi del principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/02/2025. Dal testo emerge che il gravame censurava il modo in cui il giudice di merito aveva valutato le circostanze del reato, sostenendo un asserito travisamento di fatti o circostanze decisive. La Corte di cassazione rileva però che il motivo aveva contenuto meramente confutativo e che non era accompagnato da documentazione idonea a dimostrare il travisamento prospettato né la decisività degli elementi asseritamente mal valutati. La sentenza impugnata aveva inoltre motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico sul bilanciamento delle circostanze in regime di equivalenza.
Norme richiamate
Il testo lascia intendere che il ricorso riguardasse il bilanciamento delle circostanze; la Corte reputa sufficiente e non illogica la motivazione del giudice di merito in ordine all'equivalenza delle circostanze, non sindacabile in cassazione in assenza di specifico travisamento documentato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non si applica se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza indicare specifici elementi documentali idonei a dimostrare il travisamento della prova e la decisività dell'errore denunciato.
- La censura sul bilanciamento delle circostanze è inammissibile se la motivazione del giudice di merito non presenti manifeste illogicità e risulti adeguata, poiché la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito in assenza di specifici vizi censurabili.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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