Cassazione Penale, Sentenza n. 26321/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per truffa. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava due censure. Con la prima si deduceva la nullità del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza di trattazione per legittimo impedimento del difensore: si sosteneva che la difesa aveva tempestivamente comunicato via PEC il concomitante impegno professionale e successivamente aveva trasmesso il verbale dell'udienza del procedimento pendente davanti al Tribunale di Roma, con attestazioni di avvenuta consegna agli atti; la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non documentato l'impedimento, omettendo di valutare la documentazione pervenuta. Si prospettava quindi la nullità dell'ordinanza di rigetto e, per derivazione, di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza. Con il secondo motivo si denunciava vizio di motivazione sulla riferibilità del fatto all'imputato: la difesa contestava che la Corte territoriale avesse valorizzato solo l'intestazione della carta Postepay sulla quale erano confluite le ricariche provenienti dalla truffa, senza considerare che l'imputato aveva denunciato lo smarrimento della carta nell'imminenza del fatto e che dalla mera intestazione non poteva ricavarsi che egli fosse il percettore del denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha accertato, dagli atti, che la documentazione attestante il concomitante impegno professionale del difensore era effettivamente pervenuta alla Corte d'appello via PEC prima dell'udienza, ma non era stata considerata nel provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio. Tale omissione ha determinato il difetto di assistenza dell'imputato e la nullità assoluta degli atti successivi, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
La mancata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore determina difetto di assistenza dell'imputato e nullità assoluta degli atti successivi, compresa la sentenza.
La nullità derivante dal difetto di assistenza del difensore ha carattere assoluto e travolge gli atti successivi al rigetto illegittimo del rinvio.
Richiamato dalla difesa in relazione al legittimo impedimento del difensore e alla richiesta di rinvio dell'udienza.
Norma invocata insieme all'art. 179 c.p.p. per sostenere la nullità del procedimento a seguito del rigetto dell'istanza di rinvio.
Norma richiamata nel primo motivo di ricorso quale base della dedotta invalidità processuale.
Massime di principio
- In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, il giudice deve effettivamente valutare la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di rinvio; il suo mancato esame integra un vizio che incide sul diritto di difesa dell'imputato.
- L'omessa considerazione di una documentazione tempestivamente trasmessa e idonea a comprovare il concomitante impegno professionale del difensore determina difetto di assistenza dell'imputato e nullità assoluta degli atti successivi, inclusa la sentenza.
- Quando la prima censura processuale comporta la caducazione dell'intero giudizio successivo, le ulteriori doglianze sul merito restano assorbite.
- In sede di legittimità, la ricostruzione del vizio processuale può fondarsi sull'accesso diretto agli atti, ove la doglianza lo consenta, per verificare se la documentazione richiamata sia stata realmente depositata e non valutata.
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