Cassazione Penale, Ordinanza n. 32450/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sia per la genericità e la sostanziale ripetitività dei motivi, sia perché, comunque, le doglianze avevano ricevuto una risposta congrua e adeguata dalla Corte d'appello. Non risultano ulteriori statuizioni nel testo trasmesso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito, formulando motivi relativi alla ritenuta consapevolezza dell'origine delittuosa e dell'uso indebito di una carta bancomat e di una carta prepagata utilizzate da persona diversa dal titolare; all'attribuzione all'imputato di ulteriori utilizzi abusivi delle carte, fondata sulla contiguità temporale degli episodi e sulla sua responsabilità per un episodio commesso ai danni di un'enoteca; nonché al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi generici, privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., perché sostanzialmente riproduttivi dei motivi già proposti davanti alla Corte d'appello, ripetitivi, aspecifici e privi di una critica argomentata alla sentenza impugnata. In ogni caso, ha rilevato che la Corte d'appello aveva fornito risposta congrua alle doglianze: la diversa identità tra titolare e utilizzatore delle carte era stata valorizzata quale elemento decisivo per desumere la consapevolezza dell'origine delittuosa e dell'uso indebito; la contiguità temporale degli utilizzi abusivi era stata ritenuta indicativa di un unico utilizzatore, identificato nell'imputato sulla base della responsabilità già accertata per l'episodio ai danni dell'enoteca; il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato mediante l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la presenza di altre analoghe pendenze a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
specificità dei motivi di impugnazione
La Corte richiama la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e contengano una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproduzione dei motivi già dedotti in appello non soddisfa tale requisito.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi
La genericità e l'apparenza dei motivi, privi della prescritta specificità, determinano l'inammissibilità del ricorso.
omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Il provvedimento dispone l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione; la disposizione non costituisce oggetto della ratio decidendi sull'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre quelli già formulati nel giudizio di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica argomentata alle sue rationes decidendi.
- La genericità dei motivi di impugnazione può essere rilevata quando le censure siano soltanto apparenti, ripetitive e non consentano di individuare una concreta critica alla decisione impugnata.
- La motivazione di merito è congrua, ai fini del controllo di legittimità, quando risponde specificamente alle doglianze e indica gli elementi probatori posti a fondamento dell'attribuzione all'imputato dell'uso abusivo di strumenti di pagamento.
- La diversa identità tra il titolare di uno strumento di pagamento e il soggetto che lo utilizza può costituire, unitamente agli altri elementi valorizzati dal giudice, un indice della consapevolezza dell'uso indebito e della provenienza delittuosa dello strumento.
- La contiguità temporale di più utilizzi abusivi di strumenti di pagamento può concorrere, insieme alla responsabilità già accertata per uno degli episodi, a fondare l'identificazione dell'imputato quale autore degli ulteriori utilizzi; la valutazione resta ancorata alla motivazione del giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi favorevoli concretamente valorizzabili e consideri anche la presenza di analoghe pendenze a carico dell'imputato.
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