Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23749/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, del 30/01/2025 che ha disposto la custodia in carcere nei confronti del Caruso per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e di tentata estorsione (capo 34). Il difensore ha dedotto: (i) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che molte risultanze probatorie provenivano da un diverso procedimento (n. 26389/2018), che la condanna per estorsione non era definitiva e che le intercettazioni non dimostravano stabilmente l'appartenenza del Caruso al sodalizio (mancanza di affectio societatis e inserimento stabile); (ii) erronea qualificazione come tentativo punibile della sua condotta nella ricerca del debitore Camboni Mario; (iii) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, con contestazione dell'uso della presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p., e mancata considerazione di circostanze attenuanti quali la supposta disarticolazione del sodalizio dal gennaio 2022 e la condizione di restrizione dell'indagato, nonché la sovra-valutazione di elementi ritenuti irrilevanti (telefono in carcere in uso a soggetto contiguo).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. In motivazione la Corte ha ritenuto che: (a) le argomentazioni del Tribunale per il riesame sulla sussistenza dei gravi indizi, sia per il delitto di tentata estorsione sia per la partecipazione all'associazione di traffico di stupefacenti, siano logiche, coerenti e non manifestamente illogiche; le intercettazioni, anche considerate collegate ad altri procedimenti, potevano essere valorizzate come sopravvenienze indiziarie e le conversazioni avevano un linguaggio sufficientemente chiaro per supportare le inferenze tratte dai giudici della cautela; (b) gli atti preparatori possono integrare il tentativo punibile se univoci nel contesto; (c) la valutazione delle esigenze cautelari è stata compiutamente motivata e correttamente applicata la duplice presunzione relativa ex art. 275 comma 3 c.p.p.; la difesa non ha prodotto elementi idonei a superare la presunzione (disarticolazione del sodalizio, stato di restrizione dell'indagato ecc. non ritenuti sufficienti), e rilevano invece precedenti penali e comportamenti recenti che rendono attuale il pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000, procedendosi alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma indicata come base formale dei motivi di cassazione dedotti (lett. c) ed e)): riguarda i vizî di motivazione e l'inosservanza di norme di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi del ricorso; disciplina le indicazioni da fornire nella motivazione di impugnazioni e atti processuali, applicata per la conformazione della esposizione dei motivi.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inosservanza tale da invalidare la decisione di riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di prova e valutazione cautelare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici della cautela.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Fondamentale per la decisione: disciplina la presunzione relativa in tema di esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi per delitti associativi. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della duplice presunzione e ha condiviso che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla.

  • art. 278 cod. proc. pen.

    Norma sulla decisione cautelare: richiamata nel quadro delle norme che la difesa ha invocato; la Corte ha comunque confermato la correttezza dell'iter argomentativo del Tribunale di riesame.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali invocate; utilizzato nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 287 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione agli elementi probatori; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da inficiare la decisione impugnata.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine a questioni procedurali connesse alla revisione della misura; la Corte ha ritenuto osservate le prescrizioni procedure previste.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul valore e valutazione della prova; la Corte ha confermato che l'interpretazione delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di mezzi di prova e accesso agli atti; la Corte ha ritenuto non sussistente un vizio nella valutazione probatoria.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma invocata sulla collaborazione e ruoli delle parti nella fase cautelare; la Corte ha ritenuto la partecipazione della difesa idonea ma insufficiente a mutare l'apprezzamento cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento: la Corte ha posto l'onere delle spese sul ricorrente in seguito alla dichiarazione di inammissibilità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine ai presupposti per non escludere la ripartizione di una somma equitativa (multa/contributo) a carico del ricorrente; utilizzata per giustificare il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito: in cassazione si sindacano solo i casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Elementi provenienti da altri procedimenti possono essere valorizzati come sopravvenienze indiziarie nella decisione cautelare, anche se relativi a vicende non ancora definitive, purché la loro interpretazione sia logicamente motivata.
  • Gli atti preparatori possono integrare il tentativo punibile se, nel loro contesto e per la loro natura, risultano univoci e rivelatori dell'intento criminoso.
  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. opera quando sussistono gravi indizi per delitti associativi: spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per superarla; mere circostanze generiche (tempo trascorso, stato di restrizione) non sono necessariamente sufficienti.
  • La sussistenza di precedenti penali e di condotte recenti attinenti alla stessa 'professionalità' criminale può rafforzare l'apprezzamento del pericolo di reiterazione ai fini cautelari.
  • La temporaneità di una misura restrittiva vigente (es. arresti domiciliari) non esclude di per sé la necessità di differente misura cautelare qualora sussistano indizi e esigenze preventive attuali.
  • Per impugnare con successo una decisione cautelare occorre non solo criticare l'interpretazione delle prove, ma offrire elementi nuovi e specifici idonei a dimostrare l'erroneità o l'illogicità della motivazione del giudice della cautela.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.