Cassazione Penale, Sentenza n. 23749/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, del 30/01/2025 che ha disposto la custodia in carcere nei confronti del Caruso per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e di tentata estorsione (capo 34). Il difensore ha dedotto: (i) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che molte risultanze probatorie provenivano da un diverso procedimento (n. 26389/2018), che la condanna per estorsione non era definitiva e che le intercettazioni non dimostravano stabilmente l'appartenenza del Caruso al sodalizio (mancanza di affectio societatis e inserimento stabile); (ii) erronea qualificazione come tentativo punibile della sua condotta nella ricerca del debitore Camboni Mario; (iii) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, con contestazione dell'uso della presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p., e mancata considerazione di circostanze attenuanti quali la supposta disarticolazione del sodalizio dal gennaio 2022 e la condizione di restrizione dell'indagato, nonché la sovra-valutazione di elementi ritenuti irrilevanti (telefono in carcere in uso a soggetto contiguo).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. In motivazione la Corte ha ritenuto che: (a) le argomentazioni del Tribunale per il riesame sulla sussistenza dei gravi indizi, sia per il delitto di tentata estorsione sia per la partecipazione all'associazione di traffico di stupefacenti, siano logiche, coerenti e non manifestamente illogiche; le intercettazioni, anche considerate collegate ad altri procedimenti, potevano essere valorizzate come sopravvenienze indiziarie e le conversazioni avevano un linguaggio sufficientemente chiaro per supportare le inferenze tratte dai giudici della cautela; (b) gli atti preparatori possono integrare il tentativo punibile se univoci nel contesto; (c) la valutazione delle esigenze cautelari è stata compiutamente motivata e correttamente applicata la duplice presunzione relativa ex art. 275 comma 3 c.p.p.; la difesa non ha prodotto elementi idonei a superare la presunzione (disarticolazione del sodalizio, stato di restrizione dell'indagato ecc. non ritenuti sufficienti), e rilevano invece precedenti penali e comportamenti recenti che rendono attuale il pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000, procedendosi alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Norma indicata come base formale dei motivi di cassazione dedotti (lett. c) ed e)): riguarda i vizî di motivazione e l'inosservanza di norme di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi del ricorso; disciplina le indicazioni da fornire nella motivazione di impugnazioni e atti processuali, applicata per la conformazione della esposizione dei motivi.
Norma processuale richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inosservanza tale da invalidare la decisione di riesame.
Norma richiamata dalla difesa in tema di prova e valutazione cautelare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici della cautela.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Fondamentale per la decisione: disciplina la presunzione relativa in tema di esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi per delitti associativi. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della duplice presunzione e ha condiviso che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla.
Norma sulla decisione cautelare: richiamata nel quadro delle norme che la difesa ha invocato; la Corte ha comunque confermato la correttezza dell'iter argomentativo del Tribunale di riesame.
Richiamato tra le norme processuali invocate; utilizzato nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari.
Richiamata dalla difesa in relazione agli elementi probatori; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da inficiare la decisione impugnata.
Richiamata in ordine a questioni procedurali connesse alla revisione della misura; la Corte ha ritenuto osservate le prescrizioni procedure previste.
Norma sul valore e valutazione della prova; la Corte ha confermato che l'interpretazione delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità.
Richiamata in tema di mezzi di prova e accesso agli atti; la Corte ha ritenuto non sussistente un vizio nella valutazione probatoria.
Norma invocata sulla collaborazione e ruoli delle parti nella fase cautelare; la Corte ha ritenuto la partecipazione della difesa idonea ma insufficiente a mutare l'apprezzamento cautelare.
Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento: la Corte ha posto l'onere delle spese sul ricorrente in seguito alla dichiarazione di inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine ai presupposti per non escludere la ripartizione di una somma equitativa (multa/contributo) a carico del ricorrente; utilizzata per giustificare il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito: in cassazione si sindacano solo i casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Elementi provenienti da altri procedimenti possono essere valorizzati come sopravvenienze indiziarie nella decisione cautelare, anche se relativi a vicende non ancora definitive, purché la loro interpretazione sia logicamente motivata.
- Gli atti preparatori possono integrare il tentativo punibile se, nel loro contesto e per la loro natura, risultano univoci e rivelatori dell'intento criminoso.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. opera quando sussistono gravi indizi per delitti associativi: spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per superarla; mere circostanze generiche (tempo trascorso, stato di restrizione) non sono necessariamente sufficienti.
- La sussistenza di precedenti penali e di condotte recenti attinenti alla stessa 'professionalità' criminale può rafforzare l'apprezzamento del pericolo di reiterazione ai fini cautelari.
- La temporaneità di una misura restrittiva vigente (es. arresti domiciliari) non esclude di per sé la necessità di differente misura cautelare qualora sussistano indizi e esigenze preventive attuali.
- Per impugnare con successo una decisione cautelare occorre non solo criticare l'interpretazione delle prove, ma offrire elementi nuovi e specifici idonei a dimostrare l'erroneità o l'illogicità della motivazione del giudice della cautela.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23717/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23719/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →