Cassazione Penale, Ordinanza n. 04061/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 3 giugno 2024. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione ed era stato sottoscritto personalmente dagli imputati. La Corte ha quindi rilevato l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, che impone che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori cassazionisti. È stato richiamato anche l'orientamento delle Sezioni Unite Aiello sulla necessità della difesa tecnica nel giudizio di legittimità. I ricorrenti non erano pertanto legittimati a proporre personalmente il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha applicato la disciplina dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e ha provveduto senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
le ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
nel giudizio di cassazione è necessaria la difesa tecnica specialistica; la parte non può proporre personalmente il ricorso.
come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017
ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen.
la proposizione del ricorso personalmente dalla parte integra una causa di inammissibilità.
si può provvedere senza formalità
consente la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio senza formalità quando la causa è manifesta.
conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche a carico dei ricorrenti, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La mancanza della necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio originario del ricorso che comporta l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è palese per difetto di legittima sottoscrizione, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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