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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42558/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale nella sentenza irrevocabile del 19/09/2018: la parte motivazionale avrebbe riconosciuto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, mentre il dispositivo non li aveva espressamente concessi. Ha chiesto l'integrazione del dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p., sostenendo che l'omissione fosse mera svista e deducendo violazione di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio generale della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, con la deroga limitata e consolidata dalla giurisprudenza che ammette la correzione dell'errore materiale solo se la motivazione contiene elementi chiari e pregnanti che dimostrino che l'omissione nel dispositivo è dovuta a mera svista e che i benefici (es. sospensione condizionale della pena o non menzione) dovevano essere concessi. Il ricorrente non ha indicato i passaggi motivazionali specifici che comprovassero tale svista; l'impugnazione è quindi risultata generica e non idonea a produrre effetti concreti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (per l'irritualità dell'impugnazione, con riferimento alla Corte cost., n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per la procedura di correzione di errore materiale del dispositivo: può essere usato per adeguare il dictum quando la motivazione dimostra in modo chiaro che l'omissione era una svista

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; qui usata anche per giustificare la condanna alle spese correlate

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 (Blasizza)

    Conferma che la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta e deve essere bilanciata con l'analisi degli elementi motivazionali del caso concreto per verificare una possibile claudicatio del dispositivo

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 19462 del 20/02/2013 (Dong)

    Stabilisce che, in particolare rispetto alla sospensione condizionale della pena e alla menzione, è ammessa la deroga alla prevalenza del dispositivo se la motivazione dimostra inequivocabilmente che l'omissione è mera svista e che il beneficio avrebbe dovuto essere concesso

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata a supporto del principio che l'irritualità dell'impugnazione può giustificare sanzioni economiche (es. contribuzione alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La regola generale è che il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione: il dispositivo è l'espressione immediata e vincolante della volontà decisoria del giudice
  • Esiste una deroga molto limitata: è possibile correggere il dispositivo in conformità alla motivazione solo se quest'ultima contiene elementi chiari, logici e pregnanti che dimostrino in modo evidente che l'omissione era una mera svista e non un ripensamento nel corso della stesura
  • Chi richiede la correzione per errore materiale deve individuare e indicare puntualmente i passaggi motivazionali della sentenza che comprovano l'errore; argomentazioni generiche o enunciati di principio non sono sufficienti
  • La possibilità di correzione può operare anche dopo la formazione del giudicato, ma la soglia probatoria è alta e l'intervento è di stretta rilevanza
  • Un ricorso privo dei necessari elementi probatori o irrituale può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni (anche contributo alla Cassa delle ammende)

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