Cassazione Penale, Ordinanza n. 16428/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, su richiesta, la pena di mesi dieci di reclusione per una condotta ricostruita come tentato sequestro di persona in concorso e lesioni personali, riunite sotto il vincolo della continuazione e con riduzione per il rito. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 426, comma 1, lett. d), c.p.p., sostenendo l'assenza di una motivazione, sia pure sintetica, della sentenza impugnata e lamentando, in sostanza, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza relativa alla mancata valutazione dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientri tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che, per il patteggiamento, limita il sindacato di legittimità ai soli casi tassativamente previsti. Ha inoltre osservato che il patteggiamento è un negozio processuale recettizio con cui l'imputato rinuncia a far valere nullità e vizi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità nel procedimento camerale semplificato.
deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen.
è la norma invocata dal ricorrente per incardinare il motivo di legittimità, ma la Corte rileva che il motivo eccede i limiti speciali del patteggiamento.
la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.proc.pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti, escludendo censure come quella sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 426, comma 1, lett. d), c.p.p.
in relazione agli artt. 448, comma 2-bis e 426, comma 1, lett. d) cod.proc.pen.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza.
omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
la sua mancata considerazione non è motivo di ricorso ammissibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nel giudizio di patteggiamento.
artt. 81 cpv., 56, 110, 605 e 582 cod. pen.
richiamato per la continuazione tra i reati contestati e definito in sentenza di patteggiamento.
artt. 81 cpv., 56, 110, 605 e 582 cod. pen.
richiamato quale base del tentativo in relazione al sequestro di persona.
artt. 81 cpv., 56, 110, 605 e 582 cod. pen.
richiamato per il concorso di persone nel reato.
artt. 81 cpv., 56, 110, 605 e 582 cod. pen.
richiamato quale reato di sequestro di persona, in forma tentata e concorsuale.
artt. 81 cpv., 56, 110, 605 e 582 cod. pen.
richiamato quale reato di lesioni personali oggetto della decisione di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi di ricorso sono quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito estendere il controllo a censure estranee a tale catalogo.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo di ricorso deducibile contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti specificamente ammessi dalla disciplina speciale.
- Il patteggiamento ha natura di negozio giuridico processuale recettizio e comporta una rinuncia dell'imputato a far valere nullità e vizi dell'accordo diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma speciale sull'impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni di diritto processuale, la Corte può dichiararlo de plano nel procedimento camerale e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisi colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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