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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16433/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputate hanno impugnato con ricorsi distinti una sentenza del Gup del Tribunale di Roma che, su richiesta delle parti, aveva applicato la pena concordata per tentato furto aggravato in concorso. Due ricorrenti hanno dedotto, con motivo comune, vizio di motivazione per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La terza ricorrente ha dedotto violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il giudice si sarebbe limitato a formule stereotipate senza una reale motivazione. La Corte ha esaminato i ricorsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha ritenuto che il primo motivo fosse estraneo ai limiti del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, mentre il secondo fosse del tutto generico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti non rientra in tali limiti; la censura sulla motivazione apparente è stata invece reputata generica, perché non indicava in concreto quali elementi rendessero la motivazione insufficiente. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    norma richiamata nel titolo di reato contestato per il concorso di persone nel reato

  • art. 56 c.p.

    norma richiamata nel titolo di reato contestato per la configurazione del tentativo

  • art. 624 c.p.

    norma richiamata nel titolo di reato contestato per il furto

  • art. 625 c.p.

    norma richiamata per le aggravanti del furto contestato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la decisione dei ricorsi secondo il rito camerale semplificato indicato nella pronuncia

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che attengano alla motivazione sulla dosimetria della pena o al giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, salvo che si traducano in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
  • La dedotta motivazione apparente deve essere specificamente argomentata: il ricorrente deve indicare in modo concreto quali elementi di fatto o passaggi decisionali rendano la motivazione inesistente o solo apparente, non essendo sufficiente un generico richiamo a formule stereotipate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il caso non evidenzi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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