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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2323/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Cagliari (Sez. distaccata di Sassari) che aveva confermato la condanna (6 mesi di reclusione) per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo lamentava vizio di motivazione in ordine all'accertamento del reato di resistenza a P.U., sostenendo che la condotta oppositiva era finalizzata unicamente a sottrarsi all'accompagnamento forzoso verso una struttura sanitaria e che non era in corso un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di forma: il difensore che ha proposto il ricorso non aveva depositato il "mandato specifico ad impugnare" rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Riforma Cartabia). La decisione motiva ampiamente l'applicazione delle nuove disposizioni transitorie e la necessità del mandato post-sentenza quando l'imputato è rimasto assente nel giudizio di appello; ha altresì rilevato che la mancanza della dichiarazione/elegg. di domicilio non rilevava nel caso concreto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato"

    La Corte ha ritenuto che la disciplina, introdotta dalla Riforma Cartabia, impone a pena di inammissibilità il deposito del mandato specifico (post-sentenza) quando l'imputato è stato giudicato in assenza nel grado precedente; la dichiarazione/elegg. di domicilio prevista dal comma 1-ter si applica ai mezzi di impugnazione nella misura in cui è compatibile con le loro specificità (es.: avviso di udienza in Cassazione).

  • d.lgs. 150/2022 (art. 33 e art. 89) - "Riforma Cartabia"

    Le disposizioni degli articoli ... 581, commi 1-ter e 1-quater ... si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

    La transizione normativa rende rilevante la data di pronuncia della sentenza impugnata: le nuove formalità delle impugnazioni si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; di conseguenza il ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello resa dopo la riforma è soggetto alle nuove condizioni di ammissibilità.

  • art. 598-ter cod. proc. pen.

    l'imputato appellante "non presente all'udienza di cui agli artt. 599 e 602 è giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis"

    La norma richiede che la pendenza del giudizio di appello sia effettivamente conosciuta dall'imputato; distingue l'imputato appellante (per il quale le condizioni di assenza sono meno rilevanti) dall'imputato non appellante, per il quale è necessaria la verifica delle condizioni di cui all'art. 420-bis.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiama le condizioni per procedere in assenza (conoscenza effettiva del processo o rinuncia volontaria). La Corte usa tale criterio per valutare quando sia necessario il mandato post-sentenza e le tutele connesse alla rescissione del giudicato.

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1)

    Prevede la restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare senza sua colpa; la Corte lo segnala come rimedio compensativo collegato alla nuova disciplina.

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    Prevede un ampliamento di termini (15 giorni) per l'impugnazione da parte dell'imputato assente; la Corte lo indica come misura compensativa alla nuova stretta formale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 610 e art. 613 cod. proc. pen.

    Art. 610 (avviso di fissazione dell'udienza) e art. 613 comma 4 (notifica all'imputato solo se difensore d'ufficio): la Corte distingue i casi in cui l'obbligo di depositare la dichiarazione/elegg. di domicilio sia effettivamente rilevante per la Cassazione e quando invece tale adempimento è superfluo.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato per mancanza di conoscenza: la Corte ne evidenzia l'ampliamento operativo dalla riforma (la rescissione può riferirsi anche al giudizio d'appello) e la relativa ratio di evitare impugnazioni inconsapevoli.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata in Cassazione è una sentenza d'appello pronunciata dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, il ricorso è soggetto alle nuove condizioni formali di ammissibilità introdotte dagli artt. 581 (commi 1-ter e 1-quater) e correlati: occorre verificare il deposito del mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza quando questi è rimasto assente nel grado precedente.
  • Il requisito della "dichiarazione/elegg. di domicilio" con l'atto di impugnazione si applica ai mezzi di impugnazione nei limiti della loro compatibilità: in Cassazione è rilevante solo se esiste un obbligo effettivo di notificazione dell'avviso anche all'imputato (es. difensore d'ufficio), altrimenti l'obbligo può essere superfluo.
  • La Riforma valorizza la conoscenza effettiva della pendenza del processo (anche del grado di appello): quando l'imputato è rimasto assente, il legislatore richiede forme di interlocuzione post-sentenza (mandato specifico) per ridurre il rischio di impugnazioni "inconsapevoli" e di successiva rescissione del giudicato.
  • La mancata osservanza delle nuove formalità (es. mancanza del mandato specifico post-sentenza) comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con condanna alle spese (art. 616 c.p.p.); pertanto il difensore deve assicurarsi di raccogliere il mandato richiesto prima del deposito del ricorso.
  • Esistono rimedi compensativi in favore dell'imputato assente: la restituzione in termini (art. 175, comma 2.1) e la possibilità di rescissione del giudicato (art. 629-bis) se si prova la non conoscenza della pendenza del processo senza colpa; va considerata la loro applicabilità quando si valuta l'ammissibilità e le alternative difensive.
  • In caso di dossier processuali in cui l'imputato è stato presente al primo grado ma assente in appello, l'avvocato che intende proporre ricorso per Cassazione deve ottenere un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza di appello per evitare l'inammissibilità, anche se l'appello è stato proposto prima della riforma.

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