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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27291/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto un regolamento di competenza e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale competente. Nel dispositivo di quella ordinanza, per un evidente lapsus calami, erano state indicate parti diverse da quelle effettivamente coinvolte nel giudizio di regolamento di competenza, con conseguente errata individuazione del soggetto condannato alle spese e del relativo beneficiario. La ricorrente ha quindi domandato la sostituzione della statuizione sulle spese con quella coerente con la motivazione dell'ordinanza e con le parti effettive del processo. Il Comune intimato è rimasto tale nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un evidente errore materiale nel dispositivo della precedente ordinanza, rilevabile dal testo complessivo del provvedimento, in particolare dall'intestazione e dalla motivazione. Ha quindi accolto l'istanza di correzione ex art. 391-bis c.p.c., disponendo che nel dispositivo fosse sostituita la condanna errata con quella corretta: condanna del Comune di Viggianello a rifondere alla società Bruno Group S.p.a. le spese del giudizio. Ha inoltre ordinato che la correzione fosse annotata sull'originale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È indicato come base normativa per la correzione dell'errore materiale quando questo sia evidente e desumibile ictu oculi dal testo del provvedimento.

  • art. 295 c.p.c.

    È menzionato solo incidentalmente nel ragionamento sulla causa della sospensione; la Corte osserva che il rilievo del Comune non trovava riscontro nelle risultanze processuali.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando risulti evidente dal contenuto complessivo dell'atto, senza necessità di rivalutazioni di merito.
  • La correzione può riguardare anche la statuizione sulle spese processuali, se il dispositivo contiene un lapsus incompatibile con l'intestazione e con la motivazione del provvedimento.
  • Ai fini dell'emendabilità, è decisivo che l'errore sia immediatamente percepibile dal testo del provvedimento, così da consentire la correzione ex art. 391-bis c.p.c. senza alterare il decisum sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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