Cassazione Penale, Sentenza n. 2834/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la sentenza impugnata, pur registrando l'esistenza del motivo d'appello relativo all'art. 131-bis, non si è pronunciata su di esso né ha fornito ragioni implicite per il rigetto. Trattandosi di valutazione di fatto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Messina che confermava la condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, lamentando l'assoluto difetto di motivazione in relazione al motivo d'appello con cui aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
Norme richiamate
La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nella sentenza la questione è stata sollevata dal difensore ma la Corte di appello non l'ha valutata, per cui la Cassazione ha ritenuto necessario rinviare al giudice di merito perché compia la tipica valutazione di fatto sull'applicabilità della causa.
Massime di principio
- Se il difensore solleva specificamente l'applicazione dell'art. 131-bis, il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi espressamente e motivatamente sull'eccezione; l'omessa pronuncia può costituire motivo di annullamento in Cassazione.
- La valutazione sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità è, normalmente, questione di merito e richiede una valutazione fattuale: la Cassazione può soltanto disporre il rinvio se la motivazione del giudice di merito è carente.
- La Corte di appello deve motivare sia sul fatto che sulla qualificazione dell'evento rispetto ai presupposti della causa di non punibilità; limitarsi a giudicare la riconducibilità del comportamento al reato senza affrontare l'eccezione sollevata non è sufficiente.
- La richiesta di inammissibilità da parte del pubblico ministero non impedisce alla Cassazione, se ritiene fondato il motivo, di annullare e rinviare per un nuovo giudizio.
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