Ordinanza n. 533/2026 - Roma, Sezione 5Q
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore della ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione su una richiesta di appuntamento, con conseguente ordine di fissazione dell'appuntamento entro sette giorni e di lavorazione e conclusione della procedura entro un ulteriore termine, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Ha inoltre formulato domanda cautelare interinale ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare perché l'Amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica. È quindi venuto meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia cautelare interinale di carattere propulsivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerando sia il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto, la domanda cautelare propulsiva è stata respinta perché, dopo la fissazione dell'appuntamento da parte dell'Amministrazione, è venuto meno l'interesse alla pronuncia interinale.
Massime di principio
- La fissazione dell'appuntamento richiesto dall'interessato, intervenuta nelle more del giudizio cautelare, fa venir meno l'interesse alla pronuncia cautelare interinale diretta a imporre tale adempimento, con conseguente rigetto dell'istanza cautelare.
- Nella regolazione delle spese della fase cautelare, il giudice può considerare il tempo trascorso tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento dell'Amministrazione che abbia provveduto in tempi ragionevoli nelle more del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →