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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13760/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato provvisoriamente inefficace la revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e aveva ordinato la liberazione di Kelvin Igumbor. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 656, commi 8 e 8-bis, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione: secondo il ricorrente il Giudice dell'esecuzione aveva esteso al giudizio esecutivo le regole del processo in assenza (artt. 420-bis e ss.) consentendo di fatto la sospensione dell'esecuzione per l'irreperibilità del condannato, contra legem e in contrasto con la giurisprudenza e con la sentenza n. 140/2016 della Corte costituzionale, con conseguente rischio di paralisi dell'esecuzione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bergamo e ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. La Corte ha ritenuto che l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. autorizzi soltanto il pubblico ministero a rinnovare la notificazione quando "appare provato o probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5", ma non prevede la sospensione del procedimento esecutivo in attesa del rintraccio dell'irreperibile; inoltre la disciplina del processo in assenza (artt. 420-bis e ss.) non è applicabile al procedimento di esecuzione, così come indicato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2016 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen., commi 8 e 8-bis

    nel caso in cui "appare provato o probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5" il pubblico ministero puo' disporre la rinnovazione della notificazione

    La Corte ha interpretato il comma 8-bis come una facoltà del pubblico ministero di rinnovare la notificazione per garantire la conoscenza dell'ordine di esecuzione, e non come norma che autorizzi la sospensione del procedimento esecutivo in attesa del rintraccio dell'irreperibile.

  • artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen.

    Quelle disposizioni disciplinano il processo in assenza nel giudizio di cognizione (fase dibattimentale) e, secondo la Corte, non sono trasferibili tout court al procedimento esecutivo; il legislatore non ha inteso applicarle alla fase esecutiva.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 9

    La legge ha modificato la disciplina del processo in assenza (artt. 420-bis e ss.), ma non ha introdotto corrispondenti modifiche all'art. 656 cod. proc. pen.; ciò dimostra l'assenza di volontà normativa di estendere la disciplina dell'assenza al procedimento esecutivo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 140/2016

    La Corte costituzionale ha escluso in via di principio l'estensione delle norme sul processo in assenza al procedimento di esecuzione, evidenziando il divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 1779/2017 - Resch; Sez. 1, n. 37321/2021 - Saddok)

    Decisioni precedenti della Corte di Cassazione hanno già affermato che l'art. 656, comma 8-bis, non si applica per creare una sospensione dell'esecuzione nel caso del condannato irreperibile o latitante e che le regole del processo in assenza non si applicano al procedimento esecutivo.

Massime di principio

  • Le norme sul "processo in assenza" (artt. 420-bis e ss.) regolano il giudizio di cognizione e, salvo espressa disposizione legislativa, non si estendono al procedimento esecutivo.
  • L'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. consente al pubblico ministero di rinnovare la notificazione quando e' probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza, ma non crea un diritto del condannato a una sospensione dell'esecuzione in attesa del rintraccio.
  • La dichiarazione di irreperibilità e le vane ricerche legittimano modalità alternative di notificazione (es. al difensore o tramite ultime residenze), che possono essere idonee per procedere all'esecuzione senza dover sospendere il procedimento.
  • Il giudice dell'esecuzione non puo' autonomamente applicare per analogia la disciplina del processo in assenza in mancanza di un espresso intervento normativo, pena il rischio di paralizzare l'esecuzione delle pene definitive.
  • Se si vuole tutelare ulteriormente il diritto alla conoscenza dell'ordine di esecuzione e l'accesso alle misure alternative per l'irreperibile, e' necessaria una modifica legislativa chiara che disciplini specificamente la materia in sede esecutiva.

Testo integrale

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