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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13026/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul fatto che, pur essendo astrattamente deducibile l'erronea qualificazione giuridica del fatto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., nel caso concreto il motivo non era stato adeguatamente specificato e motivato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo di ricorso qualificato come erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che il ricorso contro sentenza di patteggiamento è proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno specificato in modo adeguato il vizio dedotto né ne hanno illustrato le ragioni, rendendo l'impugnazione inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica il rito camerale applicabile al ricorso avverso sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede i soli motivi consentiti per ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    citata come fonte introduttiva della disciplina limitativa dell'impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • P.Q.M.

    formula decisoria con cui viene dichiarata l'inammissibilità e disposta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di impugnazioni fondate su censure diverse o generiche.
  • Il motivo di erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile avverso il patteggiamento solo se specificamente illustrato e sorretto da una concreta esposizione delle ragioni del vizio denunciato.
  • Quando il ricorrente non chiarisce in modo puntuale il contenuto del vizio dedotto, l'impugnazione è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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