Cassazione Penale, Sentenza n. 23600/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Polacco è stato condannato per il reato di cui all'art. 651 c.p. per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità al personale della Polfer in servizio di controllo presso la stazione di Belluno il 28/11/2017. L'agente Tolmen si era avvicinato all'imputato sulla base di una notizia da fonte confidenziale secondo cui il giovane corrispondeva alla descrizione di chi era in possesso di stupefacenti; chiese le generalità e di seguirlo in ufficio, ma l'imputato rifiutò e tentò la fuga. In appello (riqualificando il ricorso in Cassazione), la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e difetto di motivazione perché il controllo si fondava su notizia confidenziale le cui dichiarazioni non sarebbero utilizzabili e perché non furono esposte le ragioni della richiesta di generalità; 2) omessa o insufficiente valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla prima questione ha affermato che la richiesta delle generalità da parte della Polfer era del tutto legittima anche se la decisione dell'agente di effettuare il controllo era stata influenzata da una notizia confidenziale: tale notizia ha semplicemente giustificato l'opportunità dell'atto (la richiesta di generalità) e non è stata utilizzata nel processo come prova. L'agente ha poi deposto solo sull'atto compiuto e non sul contenuto della notizia confidenziale. Sulla seconda questione la Corte ha rilevato che il giudice di merito, nel contestare e quantificare la pena, ha valorizzato elementi concreti (l'imputato ha urlato e si è dato alla fuga) che implicano l'esclusione, in via discrezionale e motivata, della causa di non punibilità per particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma punisce chi rifiuta di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La Corte ha ritenuto integrato il reato in quanto il rifiuto è intervenuto dopo una legittima richiesta di generalità da parte della Polfer, indipendentemente dal fatto che l'agente si fosse mosso in base a una notizia confidenziale
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esaminata dal giudice di merito ma può essere implicitamente rifiutata quando la motivazione della sentenza richiami elementi che escludono la configurazione del fatto come particolarmente tenue. Nel caso, la condotta evasiva e aggressiva dell'imputato è stata ritenuta incompatibile con la tenuità
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017)
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033
La giurisprudenza consolidata conferma che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis può essere implicitamente disattesa se la sentenza contiene argomentazioni che, anche sotto profili diversi, escludono la particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- La Polizia può legittimamente richiedere le generalità sulla base di informazioni ricevute da fonti confidenziali: l'uso di tali informazioni per giustificare il controllo non rende automaticamente illegittimo l'atto di accertamento
- Le notizie confidenziali che motivano un controllo non sono necessariamente utilizzabili come prova processuale; se l'agente depone solo sull'atto compiuto (la richiesta di generalità), non sussiste inutilizzabilità processuale automatica
- Non è obbligatorio che l'agente comunichi alla persona fermata tutte le ragioni sottese alla richiesta delle generalità; la richiesta può essere eseguita come atto di controllo anche senza dettagliarne il motivo
- Il rifiuto di fornire le generalità richieste legittimamente configura il reato di cui all'art. 651 c.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è valutata dal giudice di merito con ampia discrezionalità e può essere implicitamente esclusa se la motivazione evidenzia elementi concreti che aumentano la gravità della condotta (es. fuga, comportamento aggressivo)
- In sede di legittimità la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla tenuità non è facilmente censurabile a meno che la motivazione sia illogica o manifestamente contraddittoria
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