Parere n. 1065/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. -OMISSIS- contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento del decreto n. 05567/2010/cs del 3 giugno 2010, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Sinusopatia cronica", nonché del conforme parere reso dal Comitato di verifica per le cause di Servizio nell'adunanza n. 401/2009 del 24 settembre 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 05567/2010/cs del 3 giugno 2010, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sinusopatia cronica, e del conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego ministeriale e del presupposto parere del Comitato di verifica, sostenendo l'erroneità del giudizio medico-legale sull'insussistenza del nesso causale o concausale tra la patologia e il servizio prestato presso istituti penitenziari e nello svolgimento di servizi esterni, traduzioni di detenuti, attività di manutenzione e giardinaggio. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, notificato il provvedimento il 6 settembre 2010 e spedito il ricorso l'11 gennaio 2011, oltre il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Il parere
La Sezione ha ritenuto assorbente l'eccezione di tardività e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Poiché il decreto impugnato è stato notificato il 6 settembre 2010, il termine decadenziale di centoventi giorni è scaduto il 4 gennaio 2011. La spedizione del ricorso l'11 gennaio 2011, sette giorni dopo la scadenza, ne determina l'inammissibilità, senza necessità di esaminare le censure relative al nesso causale e al parere del Comitato di verifica.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è stato spedito l'11 gennaio 2011, mentre il termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento, avvenuta il 6 settembre 2010, era scaduto il 4 gennaio 2011. La tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza
Il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato; la sua inosservanza determina la tardività e l'inammissibilità del ricorso.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Il Ministero ha richiamato il carattere vincolante del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio; la Sezione non ha esaminato tale questione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel parere.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 101/2018, è richiamata per giustificare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato.
- La proposizione del ricorso straordinario oltre il termine di centoventi giorni determina l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame delle censure di merito.
- Quando la notificazione dell'atto impugnato è documentata, il calcolo del termine decadenziale deve essere effettuato a partire da tale data, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni sostanziali rivolte contro l'atto.
Inquadramento del parere
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della Giustizia. Il ricorso riguardava il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e il conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Premesse e vicenda amministrativa
Il ricorrente aveva presentato nel 2006 un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con contestuale richiesta di equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera aveva riscontrato la patologia, ritenendola ascrivibile alla Tabella B allegata al d.P.R. n. 834/1981 e giudicando il dipendente idoneo al servizio.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva tuttavia escluso la dipendenza dell'infermità dal servizio, ritenendo che essa fosse riconducibile a fattori ordinari e non all'attività d'istituto, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante. Il Ministero della Giustizia aveva recepito tale parere con decreto del 3 giugno 2010, notificato all'interessato il 6 settembre 2010.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente aveva contestato il giudizio medico-legale del Comitato di verifica e l'omessa considerazione delle condizioni di servizio asseritamente gravose e insalubri. In particolare, aveva richiamato l'umidità e la scarsa aerazione dei reparti detentivi, l'esposizione a rigide temperature e intemperie durante i servizi esterni e le traduzioni dei detenuti, nonché le attività di manutenzione e giardinaggio caratterizzate da sbalzi termici e dall'uso di mezzi meccanici.
Eccezione preliminare del Ministero
Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché il provvedimento era stato notificato il 6 settembre 2010, il termine di centoventi giorni sarebbe scaduto il 4 gennaio 2011. Il ricorso, invece, era stato spedito a mezzo raccomandata l'11 gennaio 2011.
Nel merito, il Ministero aveva inoltre richiamato il carattere vincolante del parere del Comitato di verifica e i limiti del sindacato sui relativi accertamenti, circoscritto ai casi di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o violazione procedurale. Tale profilo non è stato esaminato dalla Sezione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto pienamente instaurato il contraddittorio procedimentale e ha accolto l'eccezione preliminare di tardività. L'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato.
Nel caso concreto, la notificazione del decreto il 6 settembre 2010 costituisce il dies a quo. Il termine è quindi scaduto il 4 gennaio 2011, mentre il ricorso è stato spedito l'11 gennaio 2011, con un ritardo di sette giorni. La tardività comporta l'inammissibilità del ricorso e rende superfluo l'esame delle censure relative alla dipendenza della patologia dal servizio.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente non prevale nei confronti dell'amministrazione.
Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
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