Cassazione Civile, Ordinanza n. 05751/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
Una società ha proposto istanza ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di un asserito errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. La doglianza riguardava la statuizione sulle spese di lite: secondo l'istante, dopo una precedente ordinanza di correzione, non sarebbe stato chiarito che il compenso professionale liquidato in favore di due controricorrenti, difesi da un unico difensore, dovesse intendersi dovuto a ciascuno dei due. La Corte ha però rilevato, in primo luogo, che l'istanza era inammissibile anche perché non ritualmente notificata agli intimati essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento da correggere. In secondo luogo, ha osservato che la parte istante non aveva un interesse concreto alla correzione, poiché la propria posizione sulle spese era già stata definita nel provvedimento originario e non risultava incisa dalla successiva correzione. Ad abundantiam, la Corte ha aggiunto che la questione dedotta non integrava un errore materiale, ma riguardava un tema di diritto relativo alla liquidazione del compenso a favore di più parti assistite da un unico difensore, regolato dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso/istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto mancante la rituale notificazione agli intimati oltre il termine annuale rilevante e comunque insussistente un interesse concreto dell'istante, perché la sua quota di spese era già stata liquidata nel provvedimento originario. In via ulteriore, la Corte ha precisato che la censura non atteneva a un mero errore materiale, ma a una questione di diritto sulla liquidazione delle spese in favore di più controricorrenti assistiti dallo stesso difensore. Non sono state liquidate spese del presente procedimento per la mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'istanza di correzione dell'errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali nelle cause con pluralità di parti difese dal medesimo difensore
richiamato quale disciplina della liquidazione delle spese e dei compensi professionali nel caso di più parti assistite da un unico difensore
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale è inammissibile se proposta oltre i limiti procedurali e non risulta ritualmente notificata alle controparti nei modi e termini prescritti.
- La correzione è esperibile solo per errori meramente materiali e non per rimettere in discussione questioni di diritto sostanziale o processuale già decise nel provvedimento originario.
- Perché sia ammissibile la correzione, l'istante deve avere un interesse concreto e attuale; manca tale interesse quando la statuizione che si pretende correggere non incide sulla sua posizione giuridica già definita.
- La liquidazione delle spese in favore di più parti assistite da un unico difensore può porre una questione di diritto sulla corretta applicazione della tariffa/parametri professionali, non risolvibile mediante semplice correzione materiale dell'atto.
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