Cassazione Civile, Ordinanza n. 29382/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
L'erede di un contribuente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, nel condannare l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, non aveva inserito la formula di distrazione in favore del difensore antistatario, pur essendo stata espressamente richiesta nelle conclusioni del controricorso. Il procedimento riguarda quindi non il merito della controversia tributaria definita con l'ordinanza precedente, ma la sola correzione del dispositivo per l'omessa attribuzione delle spese al procuratore antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione, e non un errore di fatto revocatorio. Ha quindi disposto che nel dispositivo della precedente ordinanza fosse aggiunta la formula di distrazione in favore dell'avvocato indicato come antistatario. Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La correzione di un errore materiale nel provvedimento può essere disposta quando la svista attiene alla formulazione del dispositivo e non alla ricostruzione del fatto processuale.
La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, se omessa nel provvedimento, è suscettibile di correzione materiale.
ordinanza Cass. n. 12962/2012
L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa ... mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale.
L'omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta risulti dagli atti, è qualificabile come errore materiale correggibile.
Sezioni Unite Cass. n. 16037/2010
È esperibile la correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario, legittimato a proporre l'istanza in proprio.
Cass. n. 12184/2020
Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo di un provvedimento, della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, quando la relativa richiesta risulti ritualmente formulata negli atti.
- La distinzione tra errore di fatto revocatorio ed errore materiale dipende dal contenuto della svista: se vi è erronea percezione del fatto processuale, può venire in rilievo la revocazione; se invece vi è una mera omissione o refuso nel dispositivo, è praticabile la correzione materiale.
- Il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a chiedere in proprio la correzione del provvedimento per ottenere l'inserimento della distrazione delle spese.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessaria una nuova statuizione sulle spese del subprocedimento, salvo diversa previsione espressa.
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