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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01596/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per il mancato rilievo di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era assolutamente generico, poiché non indicava specificamente le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, risultando così inosservato l’onere di specificità dell’atto di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso, in relazione al dovere del giudice di rilevare eventuali cause di non punibilità.

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici; la loro assoluta genericità integra violazione della norma.

  • art. 591 comma 1, lett. c) c.p.p.

    La violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    Somma dovuta dal ricorrente in caso di inammissibilità, per assenza di elementi idonei a escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mera genericità del motivo comporta inammissibilità.
  • La deduzione del mancato rilievo di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è idonea, di per sé sola, a superare l’onere di specificità dell'impugnazione se non è sorretta da argomentazioni concrete e circostanziate.
  • La violazione dell’art. 581, lett. d), c.p.p. nel contenuto dei motivi dell’impugnazione determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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