Cassazione Civile, Sentenza n. 28047/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zauli, creditore di Giuseppe Viscosi ed Emanuela Agri, aveva eseguito pignoramento presso terzi sul credito che gli debitori vantavano nei confronti dell'AUSL fino a 35.000 euro. Zauli sostenne di non avere ricevuto alcuna dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; il giudice dell'esecuzione fissò udienza ai sensi dell'art. 548 c.p.c., alla quale il terzo pignorato (AUSL) non comparve, e pertanto venne emessa ordinanza di assegnazione a favore di Zauli per euro 20.184,86. L'AUSL propose opposizione agli atti esecutivi sostenendo di aver già adempiuto e di aver comunicato tale circostanza mediante PEC del 16 ottobre 2013. Il Tribunale di Ravenna accolse l'opposizione e annullò l'assegnazione. Zauli impugnò in Cassazione contestando, tra l'altro, la possibilità per l'AUSL di proporre opposizione dopo l'ordinanza di assegnazione, la regolarità della comparizione e della notifica dell'udienza ex art. 548 c.p.c., e la motivazione del Tribunale sul contenuto della PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Zauli. Ha confermato che la comunicazione stragiudiziale prevista dall'art. 547 c.p.c. è facoltativa per il terzo mentre il suo obbligo di comparire all'udienza ex art. 548 c.p.c. è inderogabile; tuttavia, se il creditore dichiara falsamente di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, l'effetto della ficta confessio opera solo se la dichiarazione falsa del creditore è dovuta a errore scusabile. Se invece la negazione è dolosa o colposa, il terzo non perde gli effetti della propria comunicazione. Nel caso concreto il giudice di merito accertò che Zauli era a conoscenza della dichiarazione negativa inviata dall'AUSL e l'aveva dolosamente taciuta; pertanto l'assenza dell'AUSL all'udienza non poteva produrre gli effetti della ficta confessio e l'opposizione agli atti esecutivi era fondata. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla impugnabilità dell'ordinanza di assegnazione ove incongrua con la giurisprudenza consolidata, ha respinto le altre doglianze e ha confermato la liquidazione delle spese. Zauli è stato condannato a rifondere le spese di cassazione (euro 4.400 più oneri) e a pagare una somma equitativamente determinata di euro 10.000 a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c. per colpa grave/mala fede.
Norme richiamate
Disciplina la dichiarazione stragiudiziale del terzo pignorato: si tratta di una facoltà per il terzo di comunicare al creditore l'esistenza o l'inesistenza del debito; l'omissione non produce conseguenze penalizzanti per il terzo, ma impone al giudice di fissare successiva udienza ex art. 548 c.p.c.
quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione
Stabilisce l'onere di comparizione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione di quantità; la mancata comparizione fa decorrere ope legis l'effetto della ficta confessio solo se la dichiarazione del creditore di non aver ricevuto comunicazione è vera o, se falsa, frutto di errore scusabile; se invece la negazione del creditore è dolosa o colposa, l'assenza del terzo non produce la ficta confessio.
Norme sul procedimento esecutivo e sulle dichiarazioni del terzo in tema di esecuzione presso terzi, richiamate congiuntamente agli artt. 547 e 548 per la disciplina del comportamento probatorio delle parti.
Prevede l'opposizione agli atti esecutivi; il giudice ricorda che le doglianze sul procedimento di assegnazione devono farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi quando non si tratta di inesistenza del titolo.
Disciplina modalità e termini dell'opposizione agli atti esecutivi; richiamata per confermare la correttezza dell'uso dell'opposizione in questa fattispecie.
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione (n. 3) utilizzata dal ricorrente per dedurre violazioni di norme processuali; la Corte ha esaminato e rigettato le doglianze fondate su tale articolo.
Richiamato per dichiarare inammissibile un motivo del ricorso quando la questione avrebbe dovuto essere proposta con diverso rimedio o è già pacificamente risolta dalla giurisprudenza consolidata.
Consente la condanna per lite temeraria o per colpa grave della parte che promuove o resiste in giudizio; la Corte ha ritenuto il ricorso proposto con colpa grave e ha liquidato a favore dell'AUSL una somma equitativa di euro 10.000 oltre interessi.
Stabilisce che le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente; applicata per la condanna di Zauli al pagamento delle spese di cassazione.
Rilevato come principio di correttezza cui il creditore è tenuto, da cui deriva che il terzo può legittimamente fare affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni del creditore medesimo.
Norma sulla compensazione delle spese; il ricorrente aveva chiesto la compensazione ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e ha lasciato la valutazione al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Richiamato in rapporto all'obbligo di diligenza professionale dell'avvocato; la Corte ha utilizzato il criterio dell'accurata diligenza per ritenere la condotta del difensore gravemente colposa.
Richiamato in relazione alla responsabilità del cliente per l'operato del proprio avvocato; menzionato nella valutazione della condotta processuale e delle conseguenze risarcitorie/disciplinari.
Carta di Nizza, art. 54
Citata dal ricorrente tra le norme invocate a difesa dell'opposizione; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata normativa comunitaria rispetto alla questione processuale affrontata.
Massime di principio
- La comunicazione stragiudiziale del terzo pignorato prevista dall'art. 547 c.p.c. è facoltativa: l'omissione non penalizza direttamente il terzo ma attiva l'obbligo del giudice di fissare udienza ex art. 548 c.p.c.
- L'assenza del terzo all'udienza ex art. 548 c.p.c. produce gli effetti della ficta confessio solo se il creditore dichiara veridicamente di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo o se la sua falsa dichiarazione è frutto di un errore scusabile; se invece la negazione è dolosa o colposa, la ficta confessio non opera.
- Se il terzo ha inviato una dichiarazione chiara e documentabile (ad es. PEC con contenuto non equivoco) il creditore ha il dovere di riferirla al giudice dell'esecuzione e non può unilateralmente sopprimere o valutare la ricevuta come inidonea.
- Le doglianze relative a vizi del procedimento di assegnazione in esecuzione possono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi; non tutte le impugnazioni sono ammissibili mediante altri rimedi, e la giurisprudenza consolidata sul punto è vincolante.
- Il comportamento processuale doloso o gravemente colposo del creditore o del suo difensore può comportare non solo il rigetto delle pretese ma anche sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e responsabilità disciplinari/risarcitorie per il professionista.
- In caso di ricezione di comunicazioni dal terzo che risultino chiare e sufficienti a provare l'inesistenza del credito, il terzo può legittimamente confidare nella correttezza del creditore e, se necessario, far valere l'opposizione agli atti esecutivi anche dopo un'ordinanza di assegnazione.
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