Cassazione Penale, Ordinanza n. 13697/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. proposto avverso la precedente sentenza di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di restituzione del bene confiscato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di legittimità)
La controversia
La vicenda riguarda un terzo interessato che aveva chiesto la restituzione di un bene confiscato e che, a fronte del diniego, aveva già proposto ricorso per cassazione poi dichiarato inammissibile. Contro tale decisione è stato proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo in sostanza un errore materiale o di fatto nella sentenza di legittimità. La Corte, però, ha rilevato che il rimedio straordinario non è esperibile contro le pronunce della Cassazione che decidono sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo non condannato, perché il ricorso straordinario è ammesso solo rispetto alle sentenze che rendono definitiva una condanna. È stato altresì richiamato il principio secondo cui la correzione dell'errore materiale non è utilizzabile quando l'emenda comporterebbe una modificazione essenziale del contenuto decisorio della sentenza.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è rimedio eccezionale e non è esperibile contro la sentenza della Cassazione che si pronunci sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo non condannato; inoltre non può essere usato per ottenere una modifica essenziale del decisum sotto la veste di correzione dell'errore materiale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo nei limiti rigorosi previsti dalla legge e non può essere utilizzato per contestare decisioni di legittimità che non rendano definitiva una sentenza di condanna.
- Quando l'errore denunciato, se accolto, comporterebbe un mutamento sostanziale del contenuto decisorio, non si è di fronte a una semplice correzione materiale ma a una richiesta incompatibile con il rimedio straordinario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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