Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 99 e 97, comma 4, cod. proc. pen.: il ricorrente lamenta che, dopo il 24/01/2019, le udienze si sono svolte davanti al Tribunale con un difensore d'ufficio nonostante il detenuto avesse nominato un difensore di fiducia il 24/01/2019; inoltre nei verbali delle udienze successive non sarebbe stata riportata la nomina del difensore di fiducia, con la conseguenza che il difensore d'ufficio non avrebbe potuto avvisare quello di fiducia, configurando una violazione delle garanzie difensive e degli obblighi di comunicazione/ notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le notificazioni, comunicazioni e avvisi debbano essere indirizzati al difensore che risulta assegnato (d'ufficio o di fiducia) al momento dell'inoltro e che non sussiste obbligo di rinnovazione della notifica a favore di un difensore successivamente nominato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata e l'art. 548, comma 2 (secondo periodo) cod. proc. pen. per affermare che nessun avviso sulle date delle udienze era dovuto al difensore di fiducia nominato nel corso del processo. Ha inoltre ritenuto irrilevante, sul piano della validità processuale, la mancata indicazione a verbale della nomina del difensore di fiducia; l'omissione non ha prodotto nullità quando il giudice aveva nominato un difensore d'ufficio alle udienze alle quali il difensore di fiducia non aveva partecipato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., essendo il ricorso stato ritenuto causa dell'inammissibilità per colpa.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle regole sulla partecipazione e sulla rappresentanza difensiva; la Corte lo interpreta in combinato con l'art. 97 per dire che le comunicazioni seguono il difensore risultante al momento dell'inoltro
art. 97, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen.
Riferito alla nomina del difensore d'ufficio e alle garanzie di difesa; la Corte rileva che il giudice può nominare difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non partecipa e che l'esistenza di una successiva nomina di difensore di fiducia non impone la ripetizione delle comunicazioni già fatte al difensore risultante al momento
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
«la sentenza è notificata a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza»
La Corte usa questa disposizione come esemplificazione del principio secondo cui la destinazione degli atti processuali va valutata rispetto al difensore risultante al momento dell'emissione/ inoltro, senza obbligo di rinnovazione a favore di un difensore successivamente nominato
Norma che disciplina la condanna alle spese e le sanzioni per il ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 per aver proposto un ricorso che ha determinato l'inammissibilità per colpa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.5 n.25803/2019; Sez.6 n.24948/2018; Sez.3 n.5096/2013) e richiamo Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Giurisprudenza consolidata affermante il principio che notifiche e comunicazioni devono essere indirizzate al difensore risultante al momento dell'inoltro e che non opera l'obbligo di rinnovare la comunicazione in favore di difensori successivamente nominati; il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale è usato per supportare la valutazione della colpa nell'iniziativa processuale
Massime di principio
- Le notifiche, comunicazioni e avvisi processuali vanno indirizzati al difensore che risulta assegnato o nominato al momento in cui l'atto viene disposto: non esiste un obbligo automatico per l'autorità giudiziaria di rinnovare la notifica in favore di un difensore successivamente nominato
- La nomina successiva di un difensore di fiducia nel corso del processo non implica di per sé il diritto a ricevere retroattivamente avvisi già inviati al difensore risultante al momento; il difensore di fiducia deve curare che la sua nomina sia tempestivamente resa nota e che partecipi alle udienze
- L'omissione di indicare nel verbale la nomina del difensore di fiducia non determina automaticamente la nullità degli atti processuali: rileva l'assenza di un vizio formale che abbia inciso sulle garanzie sostanziali della difesa
- Il giudice può nominare un difensore d'ufficio per le udienze alle quali il difensore di fiducia non partecipa; ciò è compatibile con il rispetto del diritto di difesa se all'esito non emergono profili di nullità o pregiudizio concreto
- Prima di proporre impugnazioni per vizi di comunicazione o di verbalizzazione, conviene verificare se tali omissioni abbiano effettivamente determinato una lesione della posizione difensiva (pregiudizio concreto), poiché i ricorsi privi di prospetto di incidenza sul diritto di difesa rischiano di essere dichiarati inammissibili e sanzionati
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